L’Inps, con circolare n. 175 del 18 dicembre 2013, illustra gli aspetti generali e, le istruzioni per le aziende che vogliono accedere ai nuovi incentivi per l’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori in godimento dell’indennità ASpI.
Tale beneficio, come ricorderete, è stato introdotto dal DL n. 76/2013, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e, a tutti conosciuto come Decreto lavoro.
N.B. dal 2015 l’Aspi è stata sostituita dalla NASpI
Incentivi assunzioni lavoratori in ASpI
Il decreto lavoro va a modificare alcune disposizioni contenute nella Riforma Fornero del lavoro, L. n. 92/2012.
Dopo l’articolo 2, comma 10, viene, infatti, inserito il comma 10bis:
“Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI)… è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.”
Destinatari e Beneficiari degli Incentivi assunzioni lavoratori in ASpI: circolare Inps
Il beneficio potrà essere erogato solo per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento dell’indennità ASpI. La circolare Inps precisa che, rientrano in questa categoria anche i lavoratori che siano anche solo destinatari dell’Assicurazione sociale per l’impiego, e cioè a soggetti che – avendo inoltrato istanza di concessione – abbiano titolo alla prestazione ma non l’abbiano ancora percepita.
Inoltre, il beneficio previsto dal comma 10 dell’art.2 L. 92/2012, potrà essere concesso anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASpI, a cui sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.
Possono accedere alla nuova misura incentivante tutti i datori di lavoro, comprese le Cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001 e successive modificazioni, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.
Importo dell’incentivo
L’incentivo è pari al 50% dell’importo dell’indennità residua ASpI cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto e viene corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.
Cumulo con altri incentivi
Questo incentivo è cumulabile con eventuali altre agevolazioni contributive, mentre, non può essere cumulato con altre tipologie di aiuti di tipo finanziario.
Condizioni di accesso al beneficio
L’incentivo introdotto dall’articolo 7, c, 5, lettera b) del DL 76/2013, deve rispettare la disciplina comunitaria in materia di aiuti all’occupazione. Conseguentemente, secondo gli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis“.
Va, infine, ricordato che il beneficio in trattazione soggiace al rispetto dei principi generali in materia di agevolazioni stabiliti dalla legge n. 92/2012 nonché alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006.
Adempimenti dei datori di lavoro per accedere allo sgravio
Per accedere al contributo introdotto dall’art.7, c. 5, lettera b) del DL 76/2013, i datori di lavoro trasmetteranno alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi specifica dichiarazione di responsabilità.
A tal fine, si avvarranno della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “L.92/2012 art. 2, c. 10bis (assunzione di beneficiari di ASpI)”.
Di seguito il link alla circolare per maggiori approfondimenti
Link: Circolare INPS n. 175 del 18/12/2013