Come noto, per alcune categorie di lavoratori particolari l’INAIL adotta una specifica retribuzione imponibile per determinare il calcolo dei premi assicurativi. Tale tipologia di retribuzione prende il nome di “retribuzione convenzionale”. Quindi, l’importo da versare in sede di autoliquidazione non è calcolato sul reddito percepito dal singolo lavoratore ma è fisso in quanto predeterminato.
Ciò detto, i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, sono correlati anche agli importi del minimale e del massimale di rendita. Tale importo è rivalutato annualmente con apposito decreto e decorre dal 1° luglio. Per quest’anno, il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95 del 2 agosto 2019 ha stabilito che gli importi del minimale e del massimale di rendita sono, rispettivamente, pari a 16.554,30 euro e 30.743,70 euro.
Le nuove retribuzioni convenzionali, valevoli dal 1° luglio 2019, sono stati riepilogati dall’INPS con la Circolare n. 25 del 23 settembre 2019. Ecco tutti i dettagli.
Retribuzione convenzionale 2019: lavoratori con minimale di rendita
Con riguardo ai lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita, tra cui rientrano in particolar modo:
- i detenuti e internati;
- gli allievi dei corsi di istruzione professionale;
- i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità
- i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- i giudici onorari di pace e vice procuratori onorari;
- i lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale.
la retribuzione convenzionale giornaliera corrisponde a 55,18 euro, mentre quella mensile è pari a 1.379,53 euro.
Gli stessi importi, sia giornali che mensili, si applicano per la retribuzione di ragguaglio.
Retribuzione INAIL 2019: familiari e soci
Passando ai familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis cod. civ., la retribuzione corrisponde a:
- 55,41 euro (giornaliera);
- 385,32 (mensile).
Si ricorda, al riguardo, che qualora il familiare presti in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare:
- ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
- partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa.
In merito ai lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla L. n. 84/1994, la retribuzione convenzionale giornaliera è di 102,86 euro, che moltiplicata per 12 dà quella mensile (1.234,32 euro).
Retribuzione convenzionale 2019: dirigenti con o senza part time
Altra categoria di lavoratori interessata alla retribuzione convenzionale sono i dirigenti, i cui importo si differenza in base alla natura del contratto, ossia part time o full time.
Nella prima fattispecie, si prende in considerazione esclusivamente la retribuzione oraria, che è pari a 12,81 euro (moltiplicato per 8 dà la retribuzione giornaliera, pari a 102,48 euro). Diversamente, per i dirigenti full time la retribuzione giornaliera rimane uguale (102,48 euro) ma quella mensile ammonta a 2.561,98 euro.
Retribuzione convenzionale 2019: parasubordinati e sportivi professionisti
Con riferimento ai lavoratori parasubordinati, nonché gli sportivi professionisti dipendenti:
- per i primi, il minimale e massimale mensile è pari a 1.379,53 euro e 2.561,98 euro;
- per i secondi, invece, il minimale e massimale annuo ammonta a 16.554,30 euro e 30.743,70 euro.
Retribuzione convenzionale 2019: alunni e studenti delle scuole o istituti non statali
Infine, quanto agli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico–scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, sempre dal 1° luglio 2019, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a 2,65 euro.
Quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo dovuto per la regolazione dell’anno scolastico 2018/2019 risulta uguale a 2,63 euro.