L’INAIL rende noto che è disponibile on line, la nuova versione della procedura per l’invio telematico della denuncia/comunicazione di infortunio.
La denuncia/comunicazione di infortunio è l’adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell’INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all’obbligo assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento.
“A decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all’INAIL esclusivamente in via telematica.”
Cosa si deve fare in caso di infortunio
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico.
Il datore di lavoro è tenuto ad allegare copia del certificato medico qualora provveda alla denuncia/comunicazione di infortunio tramite compilazione del modulo cartaceo. Qualora, invece, la trasmetta per via telematica, è sollevato dall’onere di invio contestuale del certificato medico. Il datore di lavoro, al quale l’INAIL faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione ai sensi dell’ art. 53, c. 1, d.p.r. n. 1124/1965, così come modificato dal d.m. 15 luglio 2005.
Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico.
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art.53, c. 1 e 2, d.p.r. n. 1124/1965).
Per gli infortuni occorsi ai lavoratori del settore artigianato, deve provvedere all’inoltro il titolare o uno dei titolari dell’azienda artigiana (art. 203, c. 1, d.p.r. n. 1124/1965).
Nei casi di infortunio occorsi al titolare o a uno dei titolari dell’azienda artigiana, ove questi si trovino nella impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio del certificato medico da parte di uno dei predetti soggetti o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.
Per gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, provvede il lavoratore autonomo sia per sé che per gli appartenenti al nucleo familiare costituenti la forza lavoro (art. 25, d.lgs. n. 38/2000 e art. 1, comma 7, d.m. 29 maggio 2001). Ove questi si trovi nella impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio del certificato medico da parte di tale lavoratore o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.
Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inviare una copia della denuncia/comunicazione di infortunio all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (art. 54, d.p.r. n. 1124/1965).
OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità (art. 52, d.p.r. n. 1124/1965); non ottemperando a tale obbligo e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all’inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.
SANZIONI
Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa (art. 16, legge n. 251/1982).
In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa (art. 53, d.p.r. n. 1124/1965 e s.m.i.).
Se l’infortunio è occorso ad un lavoratore autonomo del settore artigianato (art. 203, c. 1 e 2, d.p.r. n. 1124/1965) e del settore agricoltura (artt. 1, c. 8, e 2, d.m. 29 maggio 2001) non è prevista alcuna sanzione amministrativa, ferma restando la perdita del diritto all’indennità di temporanea per i giorni antecedenti l’inoltro della denuncia.
Le Istruzioni Inali del 22 gennaio 2013
Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ha previsto, alla scadenza di sei mesi dall’emanazione del decreto interministeriale per la costituzione del S.I.N.P. , l’obbligo da parte dei datori di lavoro3 di:
- trasmettere per via telematica all’Inail la comunicazione a fini statistici ed informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico;
- trasmettere per via telematica all’Inail la denuncia a fini assicurativi4 degli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.
L’assolvimento dell’obbligo di comunicazione avviene tramite la denuncia assicurativa per gli infortuni sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni. La norma in questione si inserisce pienamente in una logica di semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro, nonché di semplificazione dell’azione amministrativa.
Tale obbligo è stato successivamente rafforzato dal d.p.c.m. 22 luglio 20115, il quale stabilisce all’art. 1 che, “a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente in via telematica”.
In attuazione delle disposizioni sopra richiamate ed in conformità con il contenuto della determina del Commissario Straordinario dell’Istituto6, recante l’elenco dei servizi da mettere a disposizione di tutti i datori di lavoro esclusivamente con modalità telematiche entro il 1° luglio 2013, saranno rilasciate gradualmente in produzione le nuove procedure di denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale in via telematica, accessibili dal portale dell’Istituto (Punto Cliente).
Alla data del 1° luglio 2013 l’invio telematico sarà obbligatorio, oltre che per i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa presso l’Istituto già abilitati attualmente, anche per le pubbliche amministrazioni assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato, per gli imprenditori agricoli, nonché per i privati cittadini (in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio).
Le modifiche alla procedura di denuncia/comunicazione di infortunio in via telematica hanno comportato altrettanti adeguamenti della procedura informatica per la trattazione degli eventi lesivi (GRAIWEB). Tale revisione è stata peraltro l’occasione per effettuare ulteriori interventi di aggiornamento della stessa procedura, necessari per rendere più agevole e tempestiva l’istruttoria dei casi denunciati.
Gli interventi sono sostanzialmente finalizzati a:
- consentire gradualmente l’utilizzo esclusivo della modalità telematica per la corrispondenza con i datori di lavoro e, ove possibile, anche per quella con i lavoratori (acquisendo in via sistematica gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata per i primi e in via facoltativa per i secondi);
- recepire in modo strutturato direttamente dal datore di lavoro informazioni aggiuntive, attinenti sia lo specifico rapporto assicurativo in essere (tipo polizza e voce di tariffa), sia l’eventuale utilizzo di forme contrattuali di lavoro introdotte o rivisitate di recente dal legislatore (ad esempio, con la previsione di una apposita evidenza per gli eventi lesivi occorsi a lavoratori occasionali di tipo accessorio);
- sistematizzare, in linea con le recenti disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni9, le opzioni a disposizione del datore di lavoro per le modalità di rimborso delle somme erogate da quest’ultimo a titolo di anticipazione ai propri dipendenti infortunati, della indennità per inabilità temporanea assoluta, ai sensi dell’art. 70 del t. u. infortuni (ad esempio, con l’inserimento del campo relativo al codice IBAN);
- acquisire i dati finalizzati alla gestione del rapporto assicurativo secondo linguaggi e codifiche omogenee con quelle utilizzate all’esterno. A tal fine sono state adottate le classificazioni predisposte dall’ISTAT (voce professionale), dal CNEL (settore lavorativo e categoria) e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (tipologia di lavoratore);
- introdurre in fase di denuncia il concetto di unità produttiva, quale sede di lavoro abituale del lavoratore (definita come lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”); lo stesso concetto viene utilizzato anche ai fini della implementazione del costituendo Registro infortuni aziendale telematico;
- acquisire informazioni sui fenomeni infortunistici e tecnopatici finalizzate a verifiche sulla frequenza di manifestazione degli eventi lesivi, in una ottica di studio e prevenzione dei rischi in ambiente di lavoro (ad esempio, al fine di identificare gli infortuni occorsi durante lo svolgimento di attività per conto terzi in regime di appalto, subappalto o altra forma di esternalizzazione);
- integrare le informazioni riguardanti il luogo dell’evento ed introdurre, a fini statistici, specifici indicatori in relazione agli infortuni occorsi con un mezzo di trasporto.
Contestualmente alle predette modifiche si è proceduto alla rivisitazione del modulo cartaceo di denuncia/comunicazione di infortunio (modello 4 bis Prest. all. 1), utilizzabile fino al 30 giugno 2013 e delle relative istruzioni alla compilazione (all. 2). La nuova formulazione dello stesso (sostitutivo dei moduli ora in uso, modelli 4 Prest.1 e 117 Prest.), consente già di apprezzare le innovazioni sopra descritte.
Il modulo integrato sarà scaricabile dal sito www.inail.it – Assicurazione – Modulistica – Download dei modelli, contestualmente al rilascio della nuova applicazione informatica.
Unitamente alle attività sopra delineate, questa direzione, in collaborazione con le strutture centrali interessate, ha posto in essere specifiche iniziative a sostegno dell’attivazione del progetto. Nei riguardi delle unità territoriali, è stata realizzata una videoconferenza divulgativa e uno specifico evento formativo propedeutico ad ulteriori interventi a “cascata”. Una ulteriore iniziativa è stata rivolta anche agli operatori del Contact Center Multicanale. Sono stati altresì realizzati, appositi incontri a carattere informativo con il coinvolgimento delle associazioni di categoria datoriali e degli ordini professionali.
L’obbligo esclusivo dal 1° luglio 2013 della trasmissione per via telematica delle denunce di infortunio a fini assicurativi e statistici riguarda anche l’utenza del Settore navigazione, come previsto dalle citata determina del Commissario Straordinario dell’Istituto; per tale utenza il servizio è comunque già disponibile sul portale dell’Istituto, nella sezione navigazione marittima.
Nelle more del completamento del processo di integrazione, l’utenza del Settore navigazione continuerà ad utilizzare, per gli adempimenti in questione, gli appositi servizi telematici dedicati e la modulistica di riferimento, scaricabile dal sito Inail – Navigazione marittima – Circolari e moduli. Tali strumenti saranno gradualmente uniformati agli standard sopra indicati, compatibilmente con le esigenze imposte dalla integrazione dei sistemi informatici.
Per approfondimenti e maggiori informazioni, seguite il link www. inail.it
All. 1 Mod 4 bis PREST All.2 Istruzioni per la compilazione