Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha posto un quesito all’INAIL, in particolare alla Direzione Centrale Rischi dell’Inail, su un argomento di discussione molto frequente, ovvero è stato posto un quesito circa l’obbligo assicurativo relativamente al socio che riveste anche la qualifica di amministratore unico.
Tale obbligo è stato affermato da alcune Sedi dell’Istituto Assicurativo, ma escluso secondo l’avviso del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, tenuto conto della titolarità di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dei quali dispone tale soggetto.
Assicurazione INAIL amministratore unico
L’INAIL chiarisce che l’assoggettamento dell’amministratore unico di una società all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ricorre nel caso prospettato, sotto il profilo del requisito soggettivo, dato che egli è socio della medesima società comunque denominata, costituita od esercitata.
L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali infatti estende la tutela assicurativa in favore dei soci che svolgono un’attività lavorativa, manuale o non manuale in favore della società medesima con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità.
In questo caso il rapporto tra socio e società, si concretizza nel concetto di “dipendenza funzionale”. Lo svolgimento materiale dell’attività, pertanto, comporta l’obbligo della tutela assicurativa del socio, anche se assume il ruolo di amministratore unico con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nel caso invece di amministratore unico “esterno” alla società allora bisognerà prendere in esame l’inquadramento fra Amministratore e Società.
Vi potrebbe essere infatti un rapporto di lavoro parasubordinato e quindi soggetto ad assicurazione INAIL in virtù dell’art. 5 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
Se l’amministratore, invece, è un professionista e questo ruolo rientra nei compiti istituzionali e nell’oggetto proprio dell’arte o professione, allora il reddito verrà attratto nel lavoro autonomo professionale e quindi non scatterà alcun obbligo assicurativo.