E’ stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012, il testo della riforma del lavoro, L. nr. 92/2012. La legge entrerà in vigore il prossimo 18 luglio 2012.
Tuttavia, non tutte le norme presenti nella riforma, entreranno in vigore lo stesso giorno. Per fare un pò di chiarezza, vi elenchiamo le diverse date di entrata a regime.
Contratti a tempo determinato
La L. 92/2012, va a modificare, allungandoli, i termini di impugnazione dei contratti a termine, previsti dal Collegato lavoro, L. 183/2010. Il limite passa da 60 a 120 giorni per le impugnazioni stragiudiziali e si riduce da 270 a 180 giorni per la proposizione della causa.
Le nuove norme si applicheranno a tutti i contratti in scadenza dal 1 gennaio 2013.
Licenziamenti – Impugnazione
I nuovi termini di impugnazione dei licenziamenti entrano immediatamente in vigore ovvero, si applicheranno ai licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore della legge. I nuovi termini di impugnazione sono: 120 giorni per l’impugnazione stragiudiziale (prima erano 60) e 180 per quella giudiziale (prima erano 270).
Stessa cosa vale per il nuovo rito processuale dei licenziamenti. Si applicherà a tutte le controversie instaurate successivamente all’entrata in vigore della riforma.
Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento viene abrogato dalla riforma del lavoro. Tali contratti potranno essere stipulati solo fino al 31 dicembre 2012. dopo tale data, questa forma di contratto di lavoro andrà in pensione.
Apprendistato
Per i contratti conclusi dopo il 1 gennaio 2013, si incrementa il numero massimo di apprendisti che possono essere (contemporaneamente) alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro (direttamente o mediante ricorso alla somministrazione di lavoro). Mentre la normativa vigente (che continua ad operare per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012) fissa un unico limite massimo, pari al 100% per cento rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio in servizio presso il medesimo datore di lavoro (ossia un rapporto di 1 a 1), la disposizione in esame prevede:
– che il suddetto limite massimo, pari al 100% rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio in servizio presso il medesimo datore di lavoro, si applica esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti;
- che negli altri casi il numero di apprendisti che un medesimo datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2;
- che è in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.
Si prevede inoltre che, per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (la percentuale è tuttavia stabilita al 30 per cento nei primi 36 mesi successivi all’entrata in vigore della legge).
Partite IVA
Come più volte detto, la riforma del lavoro dichiara guerra alla finte partite IVA, introducendo la presunzione che tali prestazioni siano da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano determinati presupposti.
Le nuove disposizioni introdotte si applichino solo ai rapporti instaurati successivamente all’entrata in vigore della riforma; per quelli in corso le disposizioni trovano applicazione decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Il testo pubblicato in gazzetta, di seguito il link per accedervi
Link: L. nr. 92/2012 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
Riforma del Mercato del Lavoro, il testo definitivo della legge (758,0 KiB, 1.199 hits)
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