E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 129 dello scorso 4 giugno, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Dpr 16 aprile 2013 n. 62). Le norme contenute nel decreto, entreranno in vigore il prossimo 19 giugno.
Il Codice di comportamento dei dipendenti della PA, completa la normativa anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni, prevista dalla legge 190/2012 sulla base sia delle indicazioni fornite dall’OCSE in tema di integrità ed etica pubblica.
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Il codice di comportamento, come abbiamo già detto, indica i doveri di comportamento dei dipendenti delle PA e prevede che la loro violazione è fonte di responsabilità disciplinare. Il codice prevede i doveri minimi di diligenza, lealtà’, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
Le previsioni del Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni. Norme particolari sono dettate per i dirigenti.
Inoltre, questo codice, a mente dell’art. 3, non si applica solo ai dipendenti subordinati della PA, ma anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonchè nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: sintesi
Il codice di comportamento dei dipendenti della PA prevede in sintesi:
- il divieto di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché il divieto di accettare regali, compensi o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore (non superiore a 150 euro) – anche sotto forma di sconto;
- obbligo di comunicazione del dipendente della propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni che possano interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio;
- la comunicazione, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, dei rapporti diretti o indiretti di collaborazione avuti con soggetti privati nei 3 anni precedenti e in qualunque modo retribuiti, oltre all’obbligo di precisare se questi rapporti sussistono ancora (o sussistano con il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado);
- ipotesi di conflitti di interessi, alla presenza del quale è posto l’obbligo per il dipendente di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni;
- la tracciabilità e la trasparenza dei processi decisionali adottati;
- il rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione nell’utilizzo del materiale o delle attrezzature assegnate ai dipendenti per ragioni di ufficio, anche in merito all’utilizzo delle linee telematiche e telefoniche dell’ufficio;
- gli obblighi di comportamento in servizio nei rapporti e all’interno dell’organizzazione amministrativa e nei confronti del pubblico;
Piano di prevenzione corruzione dipendenti pubblici
Poi l’articolo 8, del Codice denominato “Prevenzione della corruzione” , stabilisce l’obbligo per il dipendente di rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione.
In particolare, le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
Sanzioni
Inoltre il Codice prevede un sistema sanzionatorio per la violazione delle norme in esso contenute; violazioni che comunque, a detta dell’art. 16, integrano comportamenti contrari ai doveri d’ufficio.
Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel Codice, nonchè dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.