L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilasciato alcuni chiarimenti sui corretti mezzi di impugnazione dei verbali di accertamento ispettivi, nei casi di ispezioni disgiunte (ad esempio ispezione congiunta lavoro e INPS o INAIL). Il verbale ispettivo sul lavoro fittizio non è impugnale davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, ma esclusivamente innanzi al giudice. Inoltre, vi è l’impossibilità di ricorrere innanzi al Comitato ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 avverso entrambi i verbali (amministrativo e contributivo). Specie se questi abbiano avuto ad oggetto l’accertamento dei medesimi rapporti di lavoro sotto il profilo della loro sussistenza e/o qualificazione, dal quale sia derivata l’applicazione di sanzioni amministrative e il correlato recupero contributivo. L’unico verbale che potrà essere impugnato innanzi al Comitato sarà quello notificato per primo. Si tratta di quello ordinariamente coincidente con il verbale unico di contestazione di illeciti amministrativi, cui seguirà il verbale contenente i profili di natura previdenziale/assicurativa.
I chiarimenti, come detto sopra, sono giunti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare 1 del 2019. Il documento di prassi fornisce una semplificazione delle attività di accertamento e una razionalizzazione dei contenuti delle avvertenze inerenti gli strumenti di tutela.
Accertamento congiunto: modalità di verbalizzazione
Con il verbale unico, il personale ispettivo provvede a contestare le sanzioni amministrative di cui alla L. n. 689/1981. La funzione primaria del verbale unico è quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la contestazione e notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza.
Da notare, al riguardo, che l’obbligo della verbalizzazione unica trova applicazione alla sola materia sanzionatoria amministrativa, con esclusione, quindi, delle contestazioni di omissioni o evasioni in materia previdenziale ed assicurativa.
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Impugnazione verbale unico: come avviene
Gli ispettori del lavoro, nel verbalizzare l’atto deve indicare con precisione gli strumenti di tutela a disposizione del destinatario del verbale. Sul punto, è bene precisare che:
- per i ricorsi innanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro (art. 17 del dlgs n. 124/2004), l’ispettorato precisa che il comitato ha competenza “sugli atti di accertamento dell’ispettorato nazionale del lavoro e degli enti previdenziali e assicurativi che abbiano a oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro”. Stiamo parlando, ad esempio, di lavoro nero, disconoscimento di rapporti di apprendistato, tirocinio, ecc.
- al contrario, non è invece oggetto di ricorso al Comitato il verbale o il provvedimento d’ufficio con cui sia stata disconosciuta la natura artigianale a un’impresa. In tal caso, l’eventuale ricorso sarà dichiarato inammissibile.
Con riferimento ai rapporto simulati, ossia insussistenza, l’INL ha fatto sapere che la ricostruzione dei fatti operata dal personale ispettivo è di competenza esclusiva del sindacato della magistratura penale. Dunque, l’eventuale impugnazione dei verbali da parte del datore di lavoro presso il Comitato, sarà anche in questo caso dichiarato inammissibile.
INL, circolare numero 1/2019
Alleghiamo la circolare in oggetto per maggiori approfondimenti.
Circolare INL numero 1/2019 (905,3 KiB, 4.188 hits)