Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013, il Decreto Lavoro D.L. n. 76/2013 contenente i primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
Il Decreto Lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 giugno 2013 è già stato presentato e ampiamente anticipato in conferenza stampa successiva al CdM, ma da una lettura più attenta del testo integrale possiamo trovare diverse novità riguardo al mondo del lavoro; numerose sono infatti le modifiche alla L. 92/2012, meglio conosciuta come Riforma Fornero del Mercato del Lavoro, oltre agli incentivi per le assunzioni di cui avevamo già detto nel precedente articolo.
Contratti a tempo determinato
E’ abrogata la norma riguardante il divieto di proroga dei contratti cosiddetti “acausali”; la contrattazione collettiva potrà prevedere che i contratti a tempo determinato e di somministrazione stipulati senza obbligo di specificare una causale, così come previsto dalla Legge 92/2012 possono durare in prima istanza fino ad un anno ma possono essere prorogati nel limite massimo di 12 mesi.
Il contratto acausale potrà essere stipulato, oltre che nel primo po di lavoro, anche in ogni altra ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva.
Le pause obbligatorie fra un contratto e l’altro ritornano ad essere così come erano prima della Riforma Fornero:
- 10 giorni per i contratti fino a sei mesi (prima erano 60 giorni)
- 20 giorni per i contratti più lunghi (prima erano 90 giorni)
Leggi anche: Il contratto a tempo determinato dopo la riforma del lavoro
Contratto a chiamata o intermittente
Per ciascun lavoratore assunto con contratto a chiamata o intermittente è da ora previsto un tetto massimo di 400 giornate lavorative nell’arco di tre anni. Nei casi in cui questo limite venga superato, il contratto è trasformato in contratto di lavoro “a tempo pieno e indeterminato”.
I vecchi contratti, stipulati entro il 18 luglio 2012, saranno efficaci fino al 31 dicembre 2012, anzichè fino al 17 luglio 2013, data prevista dalla L. 92/2012.
In caso di mancata comunicazione della “chiamata” da parte del datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro, la sanzione prevista compresa tra 400 e 2.400 euro (per ciascun lavoratore) non viene applicata se il datore di lavoro risulta in regola con i versamenti contributivi.
Leggi anche: Lavoro intermittente, nuovo modello per la comunicazione della chiamata
Lavoro occasionale accessorio e voucher
Nella legge 92/2012, dove si parla di lavoro occasionale accessorio vengono eliminate le parole “di natura meramente occasionale“, la nuova dicitura è quindi “Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare”.
Lavoro a progetto o co.co.pro. e Associazioni in partecipazione
La procedura di convalida delle dimissioni e/o risoluzione consensuale, così come prevista per il lavoro subordinato, è estesa anche ai contratti a progetto e alle associazioni in partecipazione.
Incentivi alle assunzioni
Incentivi all’assunzione di lavoratori in età compresa tra i 18 e i 29 anni e che godano di almeno una di queste condizioni:
- Siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- Siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
- Siano lavoratori che vivono da soli con una o più persone a carico.
Le suddette assunzioni devono comunque comportare un aumento occupazionale netto. Entro 60 giorni l’INPS dovrà indicare le modalità di richiesta degli incentivi.
Ai datori di lavoro che assumeranno disoccupati percettori di ASpI sarà concesso un incentivo pari al 50% della predetta indennità che sarebbe ancora spettata al lavoratore.
Apprendistato professionalizzante
Entro il 30 settembre la conferenza Stato-Regioni dovrà adottare le linee guida che disciplinino il contratto di apprendistato professionalizzante che le piccole e medie imprese e le microimprese dovranno adottare entro il 31 dicembre 2015.
Tirocini formativi e di orientamento
Previsto un contributo di 3.000 euro, da erogare ai tirocinanti, per uno stage di sei mesi da parte di giovani residenti nel Mezzogiorno che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni (cd NEET).
Previsto un incentivo alle università che sottoscriveranno un protocollo standard definito dal ministero dell’Università e della ricerca per il finanziamento delle attività di tirocinio curriculare presso enti pubblici e privati per gli studenti universitari più meritevoli e in difficoltà economiche.
Testo integrale del Decreto Lavoro 2013
Decreto Lavoro 2013 (3,7 MiB, 1.007 hits)
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