La Legge nr. 92/2012, a tutti conosciuta come riforma del mercato del lavoro, dichiara guerra alle finte partite Iva con lo specifico intento di limitarne l’uso improprio e distorsivo al solo scopo di abbattere il costo del lavoro aggirando gli obblighi previsti per i rapporti di lavoro subordinato.
I commi 26 e 27 dell’art 1 della legge di riforma del lavoro, introducono la presunzione in forza della quale, le prestazioni rese da titolari di partita IVA,siano da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano determinati presupposti.
Il comma 26, introducendo l’art 69-bis al decreto legislativo n. 276 del 2003 (legge Biagi), introduce la presunzione che prestazioni rese da titolari di partita IVA sono da considerarsi, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
- che la durata della collaborazione sia superiore a 8 mesi nell’arco di un anno solare;
- che il ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare superi la misura dell’80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare;
- che il prestatore abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente.
Tale presunzione non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
- sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
- sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della L. 2 agosto 1990, n. 23, relativo alla gestione dei commercianti.;
- con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. La ricognizione delle predette attività è demandata a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le parti sociali.
La presunzione sopra definita, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, tali disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Quando la prestazione lavorativa si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.
Il comma 27 dell’art 1 della legge di riforma, reca una norma di interpretazione autentica (con effetto, quindi, retroattivo) dell’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, volta a chiarire che le norme che disciplinano il lavoro a progetto e il lavoro occasionale non si applicano alle sole prestazioni professionali riconducibili alle attività per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi, ferma restando la possibilità per i professionisti abilitati di svolgere, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, attività diverse da quelle per le quali è necessaria l’iscrizione.
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