Si definisce discriminatorio, il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali; nonchè il licenziamento fondato su discriminazione sessuale. Per espressa previsione dell’art 4. L. 604/66, tale tipo di licenziamento “é nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata”.
La tutela adottata dall’art 4 è stata poi ampliata dalla previsione dell’art 15 Stat. Lav (atti discriminatori). il quale dispone la nullità di qualsiasi patto od atto diretto a:
- subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
- licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.
L’art. 3, legge n. 108/1990 (disciplina dei licenziamenti individuali) tratta del licenziamento discriminatorio, richiamando espressamente le «ragioni discriminatorie ai sensi dell’art. 4 legge 15.7.1966, n. 604, e dell’art. 15, Statuto dei lavoratori»e, sanzionando con la nullità tali comportamenti.
Pertanto in questi casi il licenziamento si considera come mai avvenuto e resta del tutto privo di effetti. La gravità del licenziamento discriminatorio fa si che ad esso si applichi sempre la tutela reale, con diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel posto di lavoro.
Tale tutela, sempre a mente dell’art 3 L. 108/90, si applica a prescindere dal numero di lavoratori presenti in una azienda ed è esteso a tutti i lavoratori compresi dirigenti, lavoratori domestici, in prova ecc.
Spetta al lavoratore dare la prova della natura discriminatoria del licenziamento.
L’art. 4, c. 1, legge n. 108/1990 esclude l’applicabilità della tutela reale di cui all’art. 18 Stat. Lav. nei confronti delle cd. organizzazioni di tendenza, definite come «datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto».
Discriminazione sessuale
Altra tipologia di licenziamento nullo perchè discriminatorio è il licenziamento basato sulla discriminazione sessuale. Figlio della specifica tutela contro le discriminazioni sessuali nel rapporto di lavoro è il divieto di licenziamento per casa di matrimonio.
La nozione di discriminazione è data dagli artt 25 e 26 d.lgs. 198/2006 (codice delle pari opportunità), come modificato dal d.lgs nr 5/2010 che definiscono i concetti di discriminazione diretta e indiretta, nonchè di molestie e molestie sessuali.
Costituisce discriminazione diretta, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l’ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.
Si ha discriminazione indiretta,, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo. che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa, purché l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
Il d.lgs. 5/2010, ha introdotto il comma 2bis all’art 25, secondo cui,
Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti.
Sono, altresì, considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti discriminatori o di esservisi sottomessi.
L’art 26 definisce le molestie e le molestie sessuali
Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Alcune sentenze: licenziamento per ritorsione, sentenza nr. 16925/2011, molestie sessuali e violenza privata,