Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo con cui si prevede il riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici.
La riforma è pienamente operativa a seguito del decreto correttivo 120 del mese di agosto 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale In GU il testo del decreto correttivo dei Dlgs del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della Riforma dello sport.
Tra le novità di maggior rilievo spicca l’eliminazione della distinzione tra settore professionistico e dilettantistico, grazie ad una definizione unitaria del lavoratore sportivo. La riforma, in realtà, tocca in minima parte il mondo del professionismo, per dedicarsi soprattutto allo sport dilettantistico, caratterizzato da oltre 350 discipline.
I punti cardine della riforma del lavoro sportivo: la guida del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani, ha diffuso un documento finalizzato a facilitare l’attuazione della riforma del lavoro nel settore sportivo.
La guida sintetizza in modo chiaro i principali aspetti della riforma, includendo definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste e obblighi da rispettare. E’ inoltre accompagnato da una serie di FAQ, risposte alle domande più comuni raccolte sul sito web dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Ministero del Lavoro.
I punti cardine della LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO (36,7 MiB, 607 hits)
Chi è il lavoratore sportivo?
Si considera lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.
E’ lavoratore sportivo anche ogni tesserato che, a fronte di un corrispettivo, svolge mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, individuate dai regolamenti tecnici dei singoli enti affiliati, con esclusione dei collaboratori amministrativo – gestionali.
Si parla di lavoratore sportivo, in definitiva, ogni qual volta il soggetto è tesserato e svolge (verso corrispettivo) le mansioni indicate nel Decreto ovvero quelle rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.
Cos’è e come funziona il rapporto di lavoro sportivo
Nel momento in cui ne ricorrono i presupposti l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative.
Si esclude la presunzione di subordinazione nei confronti delle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle Associazioni (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD) affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline sportive associate (DSA) e agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della Legge numero 289/2002.
Nell’ambito del lavoro sportivo non è ammesso l’utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio (PrestO) di cui al Decreto – legge numero 50/2017.
Lavoro subordinato sportivo
Concentrandoci su quello che è il contratto di lavoro subordinato sportivo, quest’ultimo può contenere un termine finale, senza causale, non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.
E’ consentita comunque:
- La successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti;
- La cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva.
Al contrario, il contratto non può contenere riserve di non concorrenza post contrattuale. Ammessa invece una clausola compromissoria che deferisce le controversie concernenti l’attuazione del contratto a un collegio arbitrale, stabilendo il numero e i nominativi degli arbitri, ovvero la modalità di nomina.
Da ultimo, in caso di sanzioni disciplinari irrogate da Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva non si applicano le disposizioni dell’articolo dello Statuto dei Lavoratori (Legge numero 300/1970).
Lavoro nel settore professionistico
Le attività rese dagli atleti come prestazione principale, ovvero prevalente e continuativa, nel settore professionistico, si presumono oggetto di contratto di lavoro subordinato.
Può tuttavia trovare spazio un rapporto di lavoro autonomo quando ricorre almeno uno dei seguenti requisiti:
- Attività svolta in una singola manifestazione sportiva o in più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- Lo sportivo non è vincolato a presenziare ad allenamenti o sedute di preparazione;
- La prestazione oggetto di contratto, seppur continuativa, non supera le otto ore settimanali, i cinque giorni al mese ovvero trenta giorni all’anno.
Il rapporto di lavoro si formalizza con assunzione diretta. La forma scritta del contratto è richiesta ad sustantiam secondo un modello – tipo predisposto ogni tre anni, in conformità al Ccnl, dalla Federazione Sportiva Nazionale e Disciplina Sportiva Associata, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale delle categorie di lavoratori interessate.
Rapporto di lavoro sportivo nel settore dilettantistico
Nell’area del dilettantismo il rapporto si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
- La durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali (destinate a diventare 24 come previsto dal decreto in via di emanazione), senza considerare il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico – sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.
All’Associazione Sportiva Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica è fatto obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS), i dati necessari all’individuazione del rapporto.
Aspetti fiscali del lavoro sportivo
I compensi dei lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo non vengono più qualificati come redditi diversi bensì come redditi da lavoro. Gli stessi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali sino all’importo complessivo annuo di 15 mila euro.
La soglia in parola dev’essere intesa come soggettiva, riferita a ciascun lavoratore.
Se l’ammontare delle somme supera il tetto di 15 mila euro, soltanto la parte eccedente concorre a formare il reddito.
All’atto del pagamento è fatto obbligo al lavoratore sportivo di autocertificare l’ammontare dei compensi già percepiti, per prestazioni analoghe, complessivamente rese nell’anno.
Quali novità sul piano contributivo?
La riforma del lavoro sportivo ridefinisce il trattamento previdenziale dei compensi riconosciuti ai lavoratori sportivi a seconda della tipologia di rapporto lavorativo intrattenuto.
A prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, i lavoratori sportivi subordinati saranno iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti dell’Inps, che assume ora la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.
Saranno altresì iscritti al Fondo Pensione in parola i lavoratori sportivi autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi operanti nel settore professionistico.
Grazie alla riforma vengono adeguate anche le aliquote contributive, riallineandole alla generalità dei lavoratori dipendenti. Prevista invece l’esclusione di contribuzione aggiuntiva NASpI dell’1,40% e Ticket di licenziamento NASpI.
Lavoratore sportivo con contratto di collaborazione
Da ultimo, nell’area del dilettantismo, i lavoratori con contratto di co.co.co. o che svolgono prestazioni autonome saranno iscritti alla Gestione Separata Inps. Tuttavia, fino a 5 mila euro non vi sarà alcun assoggettamento a contributi. Sulla parte eccedente, è prevista un’aliquota da dividersi in due terzi a carico del committente ed un terzo a carico del collaboratore, pari complessivamente al 25% più il 2,03% di contributi minori assistenziali. Per i soggetti già pensionati o assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota è fissata al 24%.
Come ulteriore misura agevolativa, la base imponibile sarà ridotta del 50% sino al 31 dicembre 2027.