Il datore di lavoro può richiedere il cd. “green pass rafforzato” per accedere al luogo di lavoro solo se lo prescrive la legge (sanità, scuola, forze armate e di polizia ecc.). Infatti, a differenza del “green pass ordinario”, che deve essere esibito obbligatoriamente per accedere nei luoghi di lavoro, il “super green pass” non è necessario a tal fine, se non per alcune categorie di lavoratori. Quindi, il lavoratore può semplicemente esibire la versione base del certificato verde Covid-19, rilasciato anche in caso di effettuazione del tampone risultato negativo.
È quanto emerge dal Comunicato del 10 dicembre 2021 del Garante per la protezione dei dati personali. Il chiarimento è giunto a seguito di segnalazioni pervenuti al GDPR che lamentano l’uso da parte di albergatori o datori di lavoro (anche se non richiesto) dell’app per il green pass rafforzato invece che la versione base. In questo modo chi ha effettuato un tampone e può quindi legittimamente accedere all’albergo o al luogo di lavoro, si vede precluso l’ingresso perché la sua certificazione verde risulterà non valida.
Green pass rafforzato: lavoratori, clienti degli alberghi e accompagnatori dei pazienti negli ospedali
Il “super green pass” non può essere richiesto nei luoghi dove non è obbligatorio per legge: quindi non può essere richiesto per i clienti degli alberghi, i lavoratori (nono obbligati) o, ad esempio, gli accompagnatori dei pazienti negli ospedali. Chi ha effettuato un tampone può quindi legittimamente accedere all’albergo o al luogo di lavoro.
A questo proposito il Garante per la privacy ricorda che – come previsto per legge e come chiaramente indicato dalle Faq predisposte dal Ministero della salute – non vi è alcun obbligo di possedere il cd. “Super green pass” per i clienti degli alberghi, la generalità dei lavoratori o, ad esempio, gli accompagnatori dei pazienti negli ospedali.
L’uso della app per il “Super green pass” per queste categorie di soggetti è dunque illegittimo.
Allo stesso tempo il super green pass è obbligatorio per alcune categorie di lavoratori, come sanità, forze armate e di polizia e personale scolastico.
Green pass rafforzato, differenza con il certificato verde ordinario
Il green pass base indica la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta:
- vaccinazione anti-Sars-Cov-2;
- guarigione dall’infezione Covid-19;
- effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
Per green pass rafforzato, invece, si intende la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19.
Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Anche nei casi in cui è richiesto il green pass rafforzato, si applicano le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica.
Green pass rafforzato: a cosa serve
Il green pass “rafforzato” è richiesto in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione per accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni sulla base della normativa vigente, e nel rispetto della disciplina della zona bianca.
Ad esempio, in zona bianca e gialla, è richiesto per l’accesso a:
- spettacoli;
- competizioni ed eventi sportivi;
- ristorazione al chiuso;
- feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose);
- discoteche e cerimonie pubbliche;
e, in zona arancione, per l’accesso a palestre, sagre, fiere, convegni, congressi.
Si ricorda, al riguardo, che a decorrere dal 29 novembre 2021, il green pass rafforzato è richiesto in zona gialla e arancione. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, è richiesto anche in zona bianca.
Green pass rafforzato: richiesto per accedere ai servizi di ristorazione al chiuso
Per il consumo al tavolo al chiuso in zona bianca, gialla e arancione, è richiesto il possesso del green pass. Fanno eccezione i servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
Per l’accesso a questi ultimi servizi, quindi, sarà consentito esibire anche la Certificazione verde Covid-19 base, che attesta l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.