In caso di richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito personale, la parte richiedente, se titolare del Reddito di Cittadinanza, deve tenere conto soltanto della propria quota in presenza di giudizio di separazione coniugale, anche consensuale.
Ad affermarlo è l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 31 del 19 gennaio 2022. Il quesito riguarda una contribuente, disoccupata e nullatenente, che, essendo in procinto di divorziare dal marito, vuole sapere se e in quale misura il RdC concesso al nucleo familiare “pesi” nel calcolo del proprio reddito, per l’ammissione al gratuito patrocinio.
Gratuito patrocinio: cos’è e quando è ammesso
Il patrocinio per i non abbienti (cd. “gratuito patrocinio”) è previsto dall’art. 74 del Dpr. 30 maggio 2002, n. 115. In particolare, può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68.
Inoltre, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il soggetto istante. In tal caso, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Gratuito patrocinio nei procedimenti di separazione
Laddove gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, si tiene conto del solo reddito personale.
Secondo la Corte di Cassazione, tale ipotesi si verifica anche nei procedimenti di separazione; pertanto, ai fini dell’applicabilità della disciplina del gratuito patrocinio, il reddito del ricorrente non deve essere cumulato con quello del coniuge convivente.
Determinazione dei limiti di reddito
Inoltre, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per poter accedere al gratuito patrocinio, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al gratuito patrocinio, pertanto, è incluso anche il c.d. “Reddito di Cittadinanza”. Tale beneficio consiste in un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale. Il Reddito di Cittadinanza, si ricorda, è riconosciuto “ai nuclei familiari”, al ricorrere di requisiti soggettivi e reddituali, espressamente previsti dal medesimo decreto legge.
Alcuni dei predetti requisiti sono da verificarsi in capo:
- al componente richiedente il beneficio;
- al nucleo familiare nel suo complesso;
- a ciascun componente del nucleo familiare singolarmente considerato.
La determinazione della soglia reddituale al di sotto della quale è riconosciuto il beneficio dipende dal parametro della scala di equivalenza. Esso, infatti, fa da moltiplicatore in base al numero di componenti del nucleo familiare.
Da notare, inoltre, che è possibile erogare il RdC suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare.
Gratuito patrocinio e Reddito di Cittadinanza: pro quota
Nel caso in questione, il RdC è stato riconosciuto in favore del nucleo familiare di cui fa parte anche l’istante che dichiara di “beneficiare” del predetto reddito attraverso la carta intestata al coniuge.
Pertanto, ai fini della ammissione al patrocinio gratuito, nella determinazione del reddito personale andrebbe considerato anche il predetto reddito per la quota del 50%.
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