L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilasciato la circolare numero 2 del 7 novembre 2016 con le indicazioni operative sull’utilizzazione di impianti GPS ai sensi del cosiddetto Statuto dei Lavoratori, art. 4, commi 1 e 2, L. n. 300/1970, così modificato dall’art. 23 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 in attuazione del Jobs Act.
In particolare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro spiega la corretta lettura della suddetta norma riguardo all’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS montate su autovetture aziendali.
In particolare l’INL chiarisce se le stesse siano da considerare quali strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, come tali esclusi dalle condizioni e dalle procedure previste dal medesimo art. 4.
Infatti la nuova normativa introdotta dal Jobs Act stabilisce che non è obbligatorio attivare le procedure di autorizzazione nel caso in cui gli strumenti sono utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
GPS su auto aziendale: casi di autorizzazione obbligatoria
Genericamente il Ministero del Lavoro ritiene che i sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.
Quindi va richiesta l’autorizzazione ad esempio per l’installazione di GPS su auto aziendale così come da L. 300/1970.
Sistemi di geolocalizzazione, quando non è necessaria l’autorizzazione?
Solo in casi del tutto particolari, qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa, cioè la stessa non può essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti, ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare come ad es. l’uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc., la richiesta di autorizzazione all’installazione non è necessaria.
In questi casi infatti questi strumenti si trasformano in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si può prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge.
INL CIRCOLARI REGISTRAZIONE N.2 DEL 7/11/2016 (264,7 KiB, 1.036 hits)