Sono due i chiarimenti che si possono evincere dal messaggio Inps n. 2403 del 27 giugno 2024: l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’istituto da parte dei professionisti con cassa e i termini di prescrizione dei contributi, che sono confermati in cinque anni.
L’Inps ha fatto il punto della situazione circa l’obbligatorietà dell’iscrizione alla gestione separata da parte dei professionisti iscritti ad un albo con cassa previdenziale. L’istituto ha, sostanzialmente, recepito alcune recenti prese di posizione della Corte Costituzionale su un tema che, almeno nel corso del tempo, ha destato non poche polemiche. Sancendo, in parole povere, l’obbligo all’iscrizione anche per i soggetti che sono coperti da altre forme previdenziali.
Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire quale sia la presa di posizione dell’Inps e quali debbano essere le condotte più idonee da parte dei vari professionisti.
Gestione separata, scatta l’obbligo per i professionisti con ordine
Attraverso l’ultima circolare l’Inps ha fatto il punto della situazione sull’obbligo di iscrizione alla gestione separata per i professionisti che sono iscritti ad un albo professionale. Nella maggior parte dei casi, infatti, questi contribuenti dispongono di una cassa previdenziale privata presso la quale versare i contributi.
L’istituto, ad ogni modo, ha voluto fare alcuni chiarimenti alla luce di diverse sentenze della corte Costituzionale:
- la n. 104/2022;
- la n. 238/2022;
- la n. 55/2024.
A cosa serve la gestione separata Inps
Prima di proseguire è bene soffermarsi un attimo sulla gestione separata Inps. Questa è, sostanzialmente, un sistema previdenziale riservato ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi che non possono aderire ad altre forme di previdenza complementare. Stiamo pensando a quei contributi che non hanno una cassa di previdenza di riferimento e che, per questo, devono obbligatoriamente iscriversi all’Inps.
Sono tenuti ad iscriversi alla gestione previdenziale Inps anche i professionisti iscritti ad un albo con una propria cassa previdenziale, nel momento in cui, per una serie di motivi, non siano tenuti ad effettuare i versamenti. Stiamo pensando a casi un po’ particolari, che coinvolgono i professionisti con dei redditi inferiori a determinate soglie che li escludono dall’obbligo di iscrizione: ne sono un esempio gli avvocati, che al di sotto di certe soglie di fatturato non sono obbligati ad iscriversi alla Cassa Forense. In una situazione simile si trovano anche gli architetti e gli ingegneri i quali, quando sono iscritti a delle altre casse a previdenza obbligatoria, non hanno l’obbligo di versare i contributi ad Inarcassa.
Sono situazioni che hanno aperto, nel corso del tempo, vari dubbi tra i diretti interessati. La Corte Costituzionale – proprio con le sentenze che abbiamo citato in precedenza – ha chiarito. L’Inps adesso ha recepito l’orientamento dei giudici.
Come si è espressa la Corte Costituzionale
Sono obbligati ad iscriversi alla gestione separata Inps i professionisti che, benché appartengano ad un albo, non devono versare i contributi alla cassa previdenziale di riferimento. A stabilire questa regola di massima è stata la Corte costituzionale con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022.
I giudici, in questo caso, hanno voluto sottolineare l’importanza dell’universalizzazione della tutela previdenziale. E, soprattutto, hanno voluto mettere a disposizione una copertura a quanti non risultino essere assicurati presso una qualsiasi cassa previdenziale.
Sullo stesso argomento la Corte Costituzionale è tornata con la sentenza n. 238 del 28 novembre 2022. Il concetto è stato ribadito: i liberi professionisti e i lavoratori autonomi – indipendentemente dal fatto che siano iscritti o meno ad un albo professionale – quando non sono iscritti alla relativa cassa previdenziale devono fare riferimento alla gestione separata Inps. Il principio appena enunciato è applicabile indipendentemente dal motivo per il quale il professionista non si è iscritto alla cassa previdenziale (generalmente le motivazioni sono due: la mancanza dei requisiti reddituali o l’iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria).
Gestione separata, le sanzioni per l’omessa iscrizione
Certamente uno degli aspetti più critici relativi alla gestione separata sono le sanzioni previste per l’omessa iscrizione. A finire sotto la lente d’ingrandimento, questa volta, è l’articolo 18, comma 12, del Decreto Legge n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011, il quale ha previsto alcuni esoneri dal versamento delle sanzioni civili. Nello specifico, ad essere esentati sono i soggetti che non lo avessero fatto prima dell’entrata in vigore del decreto.
Con la sentenza n. 104/2022 la norma è stata ritenuta illegittima per gli avvocati, mentre con la sentenza n. 55/2024 è stata disposta la stessa situazione per architetti ed ingegneri. Ad ogni modo i professionisti che abbiamo appena citato sono esonerati dal versamento delle sanzioni per il periodo che precede l’entrata in vigore del decreto Legge 98/2011.
Le prescrizione dei versamenti alla gestione separata
Punto di rilevante importanza è stato anche quello relativo alla prescrizione dei contributi alla gestione separata, che hanno dato adito ad una serie di contenziosi.
Seguendo quanto previsto dalla giurisprudenza consolidata, l’istituto ha spiegato che il termine di prescrizione scatta dalla data prevista per il pagamento, che può essere prorogato a seguito di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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