Con la circolare numero 45 del 9 marzo l’INPS individua le disposizioni normative sugli obblighi contributivi dei professionisti che svolgono attività libero professionale e fornisce indicazioni in merito alle istanze di trasferimento dei contributi previdenziali versati erroneamente alla gestione separata INPS.
La circolare individua inoltre l’ambito di applicazione delle norme previste L. 388/2000, per tutti gli enti che svolgono funzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, assoggettati al controllo ed al finanziamento pubblico, tra cui quelli disciplinati dai d. lgs n. 509/94 e n. 103/96.
Gestione separata INPS: contributi previdenziali versati erroneamente
Con questa circolare l’Istituto previdenziale chiarisce che il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso dal creditore effettivo, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Questo significa che il contribuente in questi casi è comunque libero da ulteriori versamenti. Sarà poi l’ente che ha ricevuto il pagamento a trasferire le somme incassate, senza ulteriori aggravi di interessi o sanzioni, direttamente all’ente titolare della contribuzione, ovvero a cui andava effettuata effettivamente il versamento dei contributi.
La ratio della norma, specifica l’Istituto, è quella di favorire il debitore ed evitare l’onere di chiedere contestualmente un rimborso per poi effettuare un pagamento della stessa natura e con l’aggravio di sanzioni. Questa operazione è comunque subordinata alle seguenti condizioni:
- il versamento deve essere effettuato erroneamente a beneficio di un ente diverso da quello legittimato a riceverlo;
- la natura del contributo deve essere previdenziale;
- il contributo deve essere certo;
- deve sussistere la buona fede del debitore, che si sostanzia nella convinzione di assolvere un obbligo verso il creditore apparente.
Istanza di trasferimento dei contributi
L’INPS inoltre, ha confermato che l’istanza di trasferimento della contribuzione indebitamente versata dal contribuente può essere presentata:
- direttamente dal professionista o dal collaboratore;
- direttamente dall’ente previdenziale a seguito di accertamento d’ufficio ovvero a seguito di sentenza.
Il trasferimento quindi avrà ad oggetto tutta la contribuzione previdenziale indebitamente versata all’INPS, con esclusione della contribuzione versata ai fini assistenziali. Questo a prescindere dal periodo assicurativo e dalla data dei relativi versamenti, fatta salva però la contribuzione riferita a periodi anteriori all’iscrizione all’Albo professionale.
Gli enti previdenziali privati, continua l’INPS, devono porre in essere le procedure per l’eventuale restituzione delle somme indebite, in quanto eccedenti gli importi dovuti. La domanda in questi casi va presentata esclusivamente in modalità telematica e deve indicare il periodo di riferimento, la motivazione, l’ente destinatario della contribuzione, l’importo del contributo da trasferire. L’INPS conclude chiarendo che è possibile avvalersi del trasferimento diretto esclusivamente nei confronti degli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.
Circolare INPS numero 45 del 09-03-2018 pdf
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