Sale il costo contributivo per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, per il 2020, infatti, il minimale imponibile contributivo – ossia l’importo minimo annuo sul quale calcolare i contributi – è passato da 15.878 euro a 15.953 euro. Mentre il massimale contributivo è passato da 102.543 euro a 103.055 euro.
Aggiornamento: l’INPS ha rilasciato aliquote, minimali e massimali aggiornati per il calcolo dei contributi gestione separata INPS 2021
Le aliquote contributive, invece, sono state confermate e rispecchiano i valori dello scorso anno. Rimangono immutate anche le aliquote aggiuntive, pari allo:
- 0,50%, per il finanziamento dell’onere per: maternità, assegni per il nucleo familiare e malattia (anche senza degenza ospedaliera);
- 0,22%, quale somma aggiuntiva per la tutela della maternità (art. 7 del DM 12 luglio 2007);
- 0,51%, per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL.
Lo comunica l’INPS con la circolare numero 12 del 3 febbraio 2020 che alleghiamo a fondo pagina. Di seguito un breve riepilogo della circolare.
Collaboratori Gestione separata INPS: le aliquote 2020
Per l’anno 2020, ai collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS si applicano le seguenti aliquote:
- 34,23% (33% + 0,72% +0,51% aliquote aggiuntive), se si tratta di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 33,72% (33% + 0,72% aliquote aggiuntive), se si tratta invece di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.
Pensionati iscritti alla Gestione separata INPS
Con riferimento ai soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l’anno 2020, sia per ai collaboratori e figure assimilate che ai liberi professionisti senza cassa, si applica un’aliquota del 24%.
Liberi professionisti senza cassa
Passando ai liberi professionisti “senza cassa”, anche per il 2020 – così come per lo scorso anno – si applica l’aliquota del 25,72%. Tuttavia, nonostante la percentuale dei contributi non è variata, si modifica invece l’ammontare dei contributi da versare annualmente. Infatti, come anticipato, l’imponibile minimo da prendere in considerazioni ai fini del calcolo dei contributi è pari a 15.953 euro (lo scorso anno era pari a 15.710).
Di conseguenza, affinché i liberi professionisti “senza cassa” vedano accreditarsi un anno intero di contributi, devono versare 4.103,11 euro.
Ripartizione degli oneri contributivi per i co.co.co.
In riferimento alla ripartizione dell’onere contributivo, essa è diversa in base alle particolari caratteristiche del lavoratore stesso. In particolare:
- per i soggetti collaboratori e figure assimilate, l’onere contributivo è ripartito tra collaboratore e committente, rispettivamente nella misura di un terzo (collaboratore) e due terzi (committente).
- Per i soggetti liberi professionisti, in quanto iscritti alla Gestione Separata INPS, l’onere contributivo è a carico degli stessi.
Nel primo caso, l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico.
Leggi anche: Gestione separata INPS non residenti: chiarimenti sull’obbligo contributivo
Nel secondo caso, invece, il versamento deve essere eseguito direttamente dal soggetto in questione, con modello F24 telematico nelle date delle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi, che prevedono il meccanismo del saldo e acconti.
Si ricorda, inoltre, che tale categoria di lavoratori – a differenza delle altre – conserva la facoltà di applicare in fattura una rivalsa del 4%.
Gestione separata INPS, minimale e massimale contributivo 2020
Per l’anno 2020, i contributi annui minimi da versare sono i seguenti:
- 828,72 euro per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- 103,11 euro per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%;
- 35379,35 euro per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
- 460,71 euro per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.
Il massimale contributivo passa da 102.543 euro a 103.055 euro
Circolare INPS numero 12 del 03-02-2020
Alleghiamo infine il testo della circolare INPS in oggetto.
Circolare INPS numero 12 del 03-02-2020 (94,4 KiB, 5.822 hits)
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