Con provvedimento n. 357 del 10 luglio 2014 segnalato nella newsletter del 17 settembre 2014, il Garante della Privacy ha ribadito che nessuna azienda può installare le telecamere all’interno degli spogliatoi dei dipendenti, in quanto un simile sistema di videosorveglianza avrebbe violato la legittima aspettativa di intimità e la dignità dei lavoratori.
Lo scopo dell’azienda era quello di limitare le numerose effrazioni subite dagli stessi lavoratori ai loro armadietti, infatti l’azienda aveva già provveduto inutilmente a rafforzare gli stessi armadietti e i sistemi di protezione, installando anche una telecamera all’ingresso degli spogliatoi, ma ottenendo scarsi risultati.
Alla domanda presentata presso il Garante della Privacy l’azienda ha anche allegato alcune denunce effettuate dagli stessi dipendenti per i furti subiti a rafforzamento della loro richiesta, ma il Garante ha ritenuto che l’installazione di detto impianto di video sorveglianza fosse troppo lesivo della riservatezza dei lavoratori, proprio in virtù del fatto che la telecamera da installare sarebbe posizionata in modo da riprendere integralmente l’intera area dello spogliatoio, una zona che, come è facile da comprendere, è connotata, invece, da una particolare aspettativa di riservatezza e di tutela della intimità e dignità della persona.
Inoltre, la stessa azienda non aveva motivato l’inutilità delle misure di sicurezza già adottate (rafforzamento degli armadietti, telecamera all’ingresso degli spogliatoi) e anche le denunce, presentate a sostegno del progetto, a quanto sembra riguardavano furti avvenuti in altre aree dell’azienda e al di fuori dell’orario di lavoro.
Infine il progetto, non rispettava neppure l’accordo raggiunto con i sindacati né per quanto riguarda i luoghi di installazione delle telecamere né, per i tempi di conservazione delle immagini.
Sistema di videosorveglianza all’interno degli spogliatoi maschili aziendali (58,3 KiB, 929 hits)