Aumenta l’indennità una tantum rivolta ai familiari di vittime di gravi infortuni sul lavoro. Infatti, per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, gli importi delle prestazioni – che si differenziano in base al numero dei superstiti aventi diritto – sono determinate nel seguente modo:
- tipologia A (num. superstiti 1): importo 3.700 euro (nel 2018 l’importo era di 3.000 euro) ;
- B (num. superstiti 2): importo 6.700 euro (nel 2018 l’importo era di 6.000 euro);
- C (num. superstiti 3): importo 9.700 euro (nel 2018 l’importo era di 9.000 euro).
Infine, per la tipologia D (più di 3) l’importo è di 14.200 euro (nel 2018 l’importo era di 13.000 euro).
Gli importi, erogati dal Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro verificatisi nell’anno 2019, sono stati resi noti con Decreto Ministeriale n. 51 del 15 maggio 2019. Restano ferme, invece, le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici del predetto Fondo.
Fondo vittime di gravi infortuni sul lavoro: la disciplina
La Manovra Finanziaria 2007 ha istituito uno specifico Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Questo Fondo serve ad assicurare ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro un adeguato e tempestivo sostegno; il fondo copre anche i casi in cui le vittime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Le prestazioni coprono solo gli infortuni avvenuti successivamente al 1° gennaio 2007 e che abbiano comportato il decesso del lavoratore. Sono esclusi dal fondo:
- sia le malattie professionali
- che gli infortuni
avvenuti precedentemente al 1° gennaio 2007 che hanno comportato il decesso successivo a quella data.
Le risorse sono destinate dal Ministero del Lavoro e vengono erogate ai soggetti beneficiari in forma di sussidio una tantum; la somma si aggiunge a quella erogata dall’INAIL, come rendita ai superstiti.
Gli importi di questa prestazione sono fissati tutti gli anni con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; l’importo varia in base:
- al numero dei componenti del nucleo familiare superstite;
- alle risorse disponibili nel Fondo.
Chi ne ha diritto?
Hanno diritto alla prestazione:
- il coniuge e l’unito civilmente;
- i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi, fino al diciottesimo anno di età;
- i figli fino a 21 anni, se studenti di scuola media superiore o professionale, a carico e senza un lavoro retribuito.
Sono inclusi anche i figli fino a 26 anni, se studenti universitari e a carico senza un lavoro retribuito, nonché i figli maggiorenni inabili al lavoro.
Altri familiari
In mancanza di coniuge (l’unito civilmente) o figli, subentrano:
- i genitori, se a carico del lavoratore deceduto;
- i fratelli e le sorelle, se conviventi e a carico del lavoratore deceduto.
Possono beneficiare della prestazione anche i lavoratori non assicurati dall’INAIL: i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti, ecc..
Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria è previsto, anche un’anticipazione della rendita a superstiti, pari a tre mensilità della rendita annua calcolata sul minimale di legge.
Chi paga?
L’erogazione dei fondi è a carico dell’INAIL, previo trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La prestazione una tantum:
- non è soggetta a tassazione Irpef;
- non è soggetta a rivalsa e non limita l’ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari;
- è cumulabile con altre forme di sostegno economiche previste in favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro.
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