Importante intervento dell’INPS in merito alle quote di TFR che il datore di lavoro, con almeno 50 dipendenti, versa al Fondo di Tesoreria INPS. In particolare, l’ordinamento vigente non prevede che il lavoratore possa esercitare la facoltà di trasferire le quote di TFR pregresse dal Fondo di Tesoreria al fondo di previdenza complementare al quale, successivamente, ha scelto di aderire. Ciò in relazione al fatto che nell’ambito della normativa applicabile al Fondo di Tesoreria stesso, la portabilità non risulta in alcun modo disciplinata dalla normativa in vigore. Di conseguenza, le richieste di portabilità di quote di TFR accantonate presso il predetto Fondo, contrassegnate dalle matricole “CA”, “1R”, “2R” e “7W”, non potranno essere accolte.
A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 413 del 4 febbraio 2020.
Fondo di Tesoreria INPS: cos’è e come funziona
Il Fondo di Tesoreria INPS, disciplinato dall’art. 1, co. 755, della L. n. 296/2006, accoglie le quote di TFR dei lavoratori dipendenti del settore privato versate dall’azienda. Sono obbligati a versare a tale fondo le aziende con almeno 50 dipendenti, ed esclusivamente per i dipendenti che scelgono di mantenere il TFR in azienda.
Nello specifico, il co. 756 ha previsto che il finanziamento delle quote di TFR ha luogo con modalità rispondenti al principio della ripartizione. Inoltre, il contributo è versato mensilmente dagli stessi datori di lavoro al Fondo. Tale contributo assume la natura di contribuzione previdenziale con conseguente applicazione delle disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
Essendo le prestazioni erogate dal Fondo sono soggette al generale “principio di automaticità”, nel calcolo delle stesse vanno considerati anche eventuali contributi omessi. Naturalmente deve trattarsi di contributi ricompresi nell’ambito del vigente periodo prescrizionale.
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Fondo di Tesoreria INPS TFR: il regime di indisponibilità
Alla luce di quanto appena affermato, emerge che il Fondo di Tesoreria è configurabile come una gestione di natura previdenziale. Di conseguenza, le quote di TFR versate al suddetto Fondo soggiacciono al regime della “indisponibilità”. Restano ferme chiaramente le ipotesi di pagamento anticipato del TFR versato al Fondo di Tesoreria nei casi e nei limiti normativamente previsti.
L’istituto della portabilità, ricorda l’INPS, all’art. 14, co. 6 del D.Lgs n. 252/2005 prevede espressamente che:
- “decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. […] In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali”.
Dal dettato normativo si evince che il legislatore ha inteso favorire, tramite l’istituto del trasferimento delle quote di TFR accantonate, la libera circolazione delle posizioni individuali all’interno del sistema di previdenza complementare. Quindi è consentito agli iscritti a dette forme pensionistiche di scegliere liberamente il fondo di previdenza complementare di destinazione.
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Fondo di Tesoreria TFR INPS: il trasferimento di quote pregresse
Riepilogando quanto finora affermato, l’INPS specifica che il lavoratore non può esercitare la facoltà di trasferire le quote di TFR pregresso dal Fondo di Tesoreria al fondo di previdenza complementare al quale, successivamente, ha scelto di aderire.
Pertanto, le richieste di portabilità di quote di TFR accantonate presso il Fondo di Tesoreria, inoltrate da parte di fondi pensione o da lavoratori, non potranno essere accolte.
Infine, considerato che la richiesta di trasferimento presuppone l’attivazione da parte del lavoratore di una nuova adesione alla forma di previdenza complementare alla quale lo stesso intende trasferire il TFR pregresso, le Strutture territoriali INPS dovranno verificare che il datore di lavoro abbia correttamente adempiuto all’obbligo di comunicazione della volontà del lavoratore.