Prorogati di due anni i termini di versamento dei contributi, in favore del fondo per le vittime di estorsioni e usura. Infatti, i termini di scadenza ricadenti entro un anno dalla data in cui si è verificato l’evento lesivo, sono differiti per un biennio a decorrere dal provvedimento di sospensione. Inoltre, nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell’erario, sono cancellate le sanzioni dalla data di inizio dell’evento lesivo fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga.
È quanto emerge dalla Circolare INPS n. 21 del 3 febbraio 2022 (testo allegato a fondo pagina). Il documento di prassi fa il punto in merito al “Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura” per quanto concerne la sospensione dei termini di versamento dei contributi.
Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive e usura: come funziona
Il “Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura” è disciplinato dalla L. n. 44/1999. Tale Fondo all’art. 1 ha previsto, in favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive, l’erogazione di una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito.
Nello specifico, l’agevolazione è riconosciuta agli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione.
La somma di denaro è concessa allorquando uno dei predetti soggetti abbia subito un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive. Rientrano nella disciplina anche le richieste estorsive avanzate successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.
Ma quali sono gli eventi lesivi che danno diritto all’elargizione della somma di denaro?
A tal fine, basta che si verifichi un evento lesivo a qualsiasi bene mobile o immobile, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all’attività esercitata.
Da quando decorre l’evento lesivo che da diritto ai ristori
Altro punto fondamentale è la decorrenza della data dell’evento lesivo, ossia: da quando decorre il termine a partire dal quale il soggetto deve essere ristorato?
L’INPS, sul punto, tiene in considerazione tre periodi:
- la data della denuncia;
- il primo atto processuale con cui la vittima ha avuto conoscenza certa dell’esistenza di indagini oppure di un procedimento penale di estorsione;
- la data indicata nel provvedimento di sospensione del Procuratore della Repubblica.
Con riferimento, invece, alla presentazione dell’istanza, l’Istituto Previdenziale stabilisce che bisogna inviare:
- copia della richiesta di elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8 della L. n. 44/1999;
- copia del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica, adottato ai sensi del co. 7 dell’art. 20 della predetta legge.
Quando scatta la riduzione delle sanzioni
Come noto, l’INPS applica un particolare regime sanzionatorio in caso di contributi omessi. Chiaramente, qualora il soggetto interessato non abbia potuto versare i contributi, in quanto vittima dell’usura, vedrà cancellarsi la sanzione stessa. Resta ferma, naturalmente, l’integrale pagamento dei contributi dovuti.
Dunque, per ottenere l’eliminazione della sanzione è necessario il verificarsi della seguente condizione: colpevolezza del terzo all’esito del procedimento promosso a seguito della denuncia. Unico aspetto da tenere in considerazione è che la denuncia risulti effettuata entro tre mesi dal giorno in cui si è venuti a conoscenza del fatto che costituisce reato.
Non bisogna dimenticare, inoltre, che l’interessato dovrà comunque trasmettere l’apposita domanda di riduzione delle sanzioni civili.
Cosa succede, però, se l’interessato non procede al versamento – anche in forma dilazionata – della contribuzione dovuta? In quest’ultimo caso, riprenderà ad essere applicato l’ordinario regime sanzionatorio di cui all’art. 116, co. 8 e 9, della L. n. 388/2000.
Quali sono gli effetti sul DURC online
Ultimo aspetto da considerare è l’effetto che la proroga dei termini di pagamento dei contributi ha sul DURC online. Sul punto, l’INPS afferma che la verifica della regolarità non deve considerare gli adempimenti contributivi ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo.
Infatti, il mancato adempimento non costituisce fattispecie di irregolarità per tutta la durata della proroga. Chiaramente, tali adempimenti torneranno ad essere rilevanti ai fini della verifica della regolarità una volta decorsi i due anni di proroga.
Circolare INPS n. 21 del 3 febbraio 2022
Alleghiamo infine il testo della circolare in oggetto.
Circolare INPS n. 21 del 3 febbraio 2022 (123,2 KiB, 213 hits)