In merito all’ambito di applicazione al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali di cui al decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125, con la Circolare n. 16 del 31 gennaio 2022, l’INPS ha specificato che nello stesso non è inclusa l’attività delle farmacie. L’Istituto, infatti, specifica che tale settore rientra nel più ampio comparto terziario, in uno specifico e autonomo settore.
Dunque, i datori di lavoro del settore delle attività professionali, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo (marzo 2020) – anche ai fini dell’obbligo contributivo – rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più soggetti alla disciplina del FIS bilaterale attività professionali.
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: la disciplina
Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali è stato istituito dal Decreto Interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. In particolare, sono beneficiari degli interventi a sostegno del reddito garantiti dal Fondo, i dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti. Tra questi sono compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l’esclusione dei dirigenti.
Per quanto concerne i codici ATECO appartenenti a tale Fondo, l’INPS ha segnalato la necessità di riconsiderare l’ambito di applicazione. Infatti, l’Istituto ha inteso escludere i titolari di farmacia dall’alveo dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Ciò detto, è opportuno evidenziare che la L. n. 234/2021 ha modificato l’assetto normativo vigente in materia di ammortizzatori sociali.
Dal 1° gennaio 2022, sono da ricomprendere nel Fondo:
- i lavoratori a domicilio
- e i lavoratori assunti in apprendistato con qualunque tipologia contrattuale.
Ambito di applicazione
Sono tenuti all’iscrizione al Fondo di solidarietà in trattazione, i datori di lavoro del settore delle attività professionali. Al riguardo l’INPS ritiene utile sottolineare che è stato escluso il settore delle farmacie (CSC 7.02.05 e ATECO 2007 47.73.10); questo perchè rientrano nell’ambito del più ampio comparto terziario, in uno specifico e autonomo settore.
Ciò rappresentato, si rammenta che i datori di lavoro del settore delle attività professionali, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo (marzo 2020) – anche ai fini dell’obbligo contributivo – rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale.
FdS bilaterale attività professionali: escluse le farmacie
Per le farmacie, visto che non sono destinatarie ab origine della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, l’INPS fornirà nuove istruzioni operative:
- per il recupero del contributo ordinario, versato al predetto Fondo dalla data di decorrenza del medesimo,
- nonché le indicazioni in ordine alla regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del citato FIS.
Le domande di integrazione salariale presentate al FIS dalle farmacie (respinte in virtù dell’inquadramento attribuito pro tempore) saranno oggetto di riesame in autotutela da parte dell’INPS alla luce della presente circolare.