Modalità operative in chiaro per la determinazione dell’accredito della contribuzione correlata con riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato. In particolare, ai fini del calcolo di tale contribuzione deve essere assunta come base imponibile la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa). Dunque, la determinazione della retribuzione persa deve essere effettuata sulla base di regole che risultino assolutamente coerenti con quelle che sono utilizzate per la determinazione dell’importo dell’integrazione salariale. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del FPLD. In particolare, per il 2019, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata è pari al 33%.
Le istruzioni per l’accredito della contribuzione correlata anche con riferimento alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà bilaterali dell’artigianato, sono forniti dall’INPS con la Circolare n. 53 del 12 aprile 2019.
Fondo di solidarietà bilaterale artigianato: normativa
La norma che disciplina la contribuzione correlata dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, tra i quali quello dell’artigianato, è l’art. 34, co. 1, del D.Lgs. n. 148/2015. Rientrano tra le tutele previste dal tale Fondo: le imprese che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane e le Confederazioni di settore. Ma non solo. Sono inclusi anche le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e gli Enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento.
Il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato prevede l’erogazione di due tipologie di assegni:
- ordinario;
- di solidarietà.
L’erogazione di tali prestazioni fa sì che la relativa contribuzione correlata sia versata dal datore di lavoro all’INPS. Tale meccanismo implica l’obbligo in capo al datore di lavoro di anticipare il versamento della contribuzione correlata all’Istituto Previdenziale. Ciò vale anche se l’accredito è una prestazione a carico dei fondi di solidarietà. Successivamente, in fatti, il datore di lavoro potrà richiedere agli stessi il rimborso dell’intero importo della contribuzione correlata
Come compilare flusso Uniemens della contribuzione correlata
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, l’INPS precisa innanzitutto che i datori di lavoro dovranno associare, per i periodi di paga da aprile 2016 ad aprile 2019, un codice identificativo. Il codice di 16 caratteri alfanumerici è reperibile dal servizio “aziende e consulenti” sotto la voce “Uniemens”.
Gli estremi devono essere comunicati al comitato amministratore del fondo contestualmente alla presentazione della domanda. Il comitato provvederà poi a comunicare all’Istituto Previdenziale le domande con l’indicazione del ticket associato e, successivamente, l’esito relativo all’istruttoria della domanda.
Ai fini operativi, i datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà, gestiti con il sistema del ticket.
In particolare:
- nel campo <CodiceEvento> andrà utilizzato il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione tutelato dai fondi. Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn>;
- l’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero di ore dell’evento espresso in centesimi;
- nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici), identificante l’intero periodo di riduzione/sospensione, assegnato.
Circolare INPS numero 53 del 12 aprile 2019
Alleghiamo infine il testo completo della circolare in oggetto.
Circolare INPS numero 53 del 12-04-2019 (114,7 KiB, 836 hits)