Come noto, laddove il datore di lavoro non paghi il TFR al dipendente, ossia sia insolvente, il lavoratore può comunque soddisfare le sue pretese mediante un particolare istituto denominato “Fondo di garanzia TFR”. Si tratta di un strumento di derivazione europea, contenuta nella Direttiva UE 987/80, recante l’obiettivo di garantire una tutela in caso di insolvenza del datore di lavoro. Il “Fondo di garanzia TFR” è stato adottato in Italia dalla L. 29 maggio 1982, n. 297 e interviene in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, a condizione che sia stato accertato lo stato d’insolvenza del datore di lavoro. Tale Fondo è alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo:
- 0,20% della retribuzione imponibile ai sensi dell’ art.12 della L. n. 153/1969;
- elevato allo 0,40% per i dirigenti di aziende industriali.
Sul punto, con il Messaggio n. 3854 del 24 ottobre 2019, l’INPS ha specificato quali documenti presentare, a corredo della domanda di intervento del Fondo di garanzia TFR, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale.
Fondo di garanzia TFR: documenti da presentare
Per consentire l’istruttoria delle domande di prestazioni a carico dei Fondi di garanzia TFR, il datore di lavoro assoggettato a procedura di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria deve allegare i seguenti documenti:
- copia autentica (anche per estratto) dello stato passivo reso esecutivo;
- dichiarazione sostitutiva dell’attestazione della Cancelleria che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell’art. 98 LF;
- copia autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o impugnazione riguardante i crediti del lavoratore;
- modello SR52 (per la liquidazione del TFR e dei Crediti di lavoro) e/o Modello SR95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) sottoscritti dal responsabile della procedura;
- copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione (conteggi, copia dei cedolini paga etc.);
- modello SR98 sottoscritto dal legale rappresentante del Fondo di previdenza complementare;
- copia del documento di identità;
- mandato di assistenza e rappresentanza.
Fondo di garanzia TFR: copia del titolo esecutivo
In relazione alla produzione dell’originale del titolo esecutivo in forza del quale è stata tentata l’esecuzione coattiva sul patrimonio del datore di lavoro, l’INPS recepisce quanto sostenuto dalla consolidata giurisprudenza di merito.
Infatti, l’attuale orientamento giurisprudenziale ritiene che la richiesta di produzione dell’originale del titolo esecutivo non sia necessaria. Infatti, per l’esercizio dell’azione di surroga nei diritti del lavoratore, l’Istituto Previdenziale può utilizzare:
- copia conforme del titolo esecutivo, unitamente alla quietanza firmata dal lavoratore che ha ricevuto la prestazione.
In particolare, specifica l’INPS, la conformità del titolo all’originale può essere attestata:
- dalla cancelleria del Tribunale;
- da un funzionario dell’Istituto previa esibizione dell’originale, ai soli fini dell’istruttoria della domanda di intervento del Fondo di garanzia.
Fondo di garanzia TFR: cancellazione delle società dal Registro delle imprese
Ulteriori chiarimenti sono giunti in merito alla corretta istruttoria delle domande di intervento del Fondo di garanzia, ai sensi dell’art. 2, co. 5, della L. n. 297/1982, fondate sui decreti ingiuntivi:
- emanati dal Tribunale dopo la cancellazione dal Registro delle imprese della società datrice di lavoro;
- notificati dal Tribunale, dopo la predetta cancellazione, presso il legale rappresentante della società stessa.
La cancellazione della società dal Registro delle imprese non determina l’estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi della società stessa, ma determina un fenomeno successorio.
I funzionari INPS, pertanto, nell’ambito dell’istruttoria delle domande di intervento del Fondo di garanzia, presentate dopo la cancellazione della società datrice di lavoro dal Registro delle imprese, dovranno verificare che la data di notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo non sia successiva alla data di cancellazione. In caso contrario, si dovrà verificare che il decreto ingiuntivo sia stato notificato legittimamente anche ai soci e, in difetto, le domande dovranno essere respinte.