Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Interpello n. 4 dell’8 maggio 2019, ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla fiscalizzazione degli oneri sociali. Sul punto è stato specificato che applicabile la norma contenuta nell’articolo 6, comma 10, del Dl 338/1989 e smi. La quale prevede espressamente che “la perdita della riduzione non può superare il maggior importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta”.
La precisazione è giunta a seguito del quesito posto dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (ANCL). In particolare, i CdL hanno chiesto se è ancora operativa la norma che consente di regolare gli effetti sanzionatori della perdita dei bonus contributivi fruiti da un’azienda. Ciò al fine di applicare una revoca proporzionata all’inadempimento commesso.
Fiscalizzazione degli oneri sociali, la norma
In via preliminare, il Ministero del Lavoro richiama la disposizione normativa, ossia l’art. 6, co. 10, del D.L. n. 338/1989 e smi. Tale norma prevede l’esclusione delle riduzioni contributive in relazione ai lavoratori denunciati agli Istituti Previdenziali:
- con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;
- con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi;
- oppure ancora siano retribuiti in misura inferiore a tali retribuzioni minime.
Qualora si verificasse una delle suddette fattispecie, la perdita della riduzione non può superare il maggior importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta.
Fiscalizzazione degli oneri sociali, risposta del MLPS
Nella Circolare n. 3/2017, l’INL aveva già precisato che, quando manca il DURC, la preclusione agli incentivi è temporanea per la durata prevista dalla legge. Mentre quando il datore di lavoro non ha rispettato gli obblighi di legge o gli accordi e contratti collettivi, la preclusione riguarda solo il lavoratore al quale si riferiscono incentivi e violazioni.
Quindi, mentre l’eventuale assenza del DURC incide sulla intera compagine aziendale e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di scopertura, dei benefici, le violazioni di legge e/o di contratto assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione.
In definitiva, per il Ministero del Lavoro la norma in trattazione, pur enunciando un principio tuttora valido, risulta circoscritta ad uno specifico ambito di applicazione. E ciò, sia sotto il profilo territoriale che temporale, se si considera che le disposizioni in esame sono state introdotte in relazione a specifici periodi di paga ormai risalenti nel tempo.
Interpello n. 4 dell’8 maggio 2019
Alleghiamo in ultimo il testo scaricabile dell’interpello in oggetto per una sua completa analisi.
Interpello Ministero del Lavoro n. 4/2019 (653,0 KiB, 482 hits)