Con il Messaggio n. 2265 dell’11 giugno 2021, l’INPS ha fornito utili indicazioni in merito alla compilazione del flusso Uniemens per le aziende aderenti al FdS bilaterale per le attività professionali, istituito dal D.I. 27 dicembre 2019, n. 104125. In particolare è stato precisato che le aziende appartenenti al predetto Fondo, che non riescano ad assolvere l’obbligo contributivo relativo alla mensilità di maggio 2021, potranno inserire l’importo dovuto per il mese di maggio 2021 sulle denunce di competenza giugno o luglio 2021, utilizzando il codice previsto per il versamento della contribuzione arretrata “M179”.
FdS bilaterale per le attività professionali: cos’è e come funziona
L’art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015 ha stabilito che le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale di cui al Titolo I del medesimo decreto legislativo.
I Fondi di solidarietà, oltre al suddetto scopo, possono perseguire le finalità di erogare prestazioni integrative, in termini di importo e durata, di prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di solo importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, nonché erogare assegni straordinari in caso di esodo agevolato e finanziare attività formative.
Nei casi in cui gli accordi di cui all’art. 26 del D.lgs n. 148/2015 vengano stipulati in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal Fondo di integrazione salariale (FIS), dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultimo e non sono più soggetti alla disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.
Il “Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali” è nato dall’accordo del 03/10/2017 tra Confprofessioni e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.
Contributo ordinario e addizionale
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto Interministeriale n. 104125/2019, il Fondo provvede, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo medesimo, all’erogazione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa.
Nelle ipotesi in cui si eroghino le prestazioni ordinarie di cui sopra si prevede altresì l’accredito della contribuzione correlata.
Per il finanziamento delle prestazioni assegni ordinari a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa e per la relativa contribuzione correlata è dovuto mensilmente al Fondo:
- un contributo ordinario dello 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti e sino a quindici dipendenti. Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti;
- un contributo ordinario dello 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Anche in questo caso il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti.
In caso di erogazione dell’assegno ordinario, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto istitutivo, è dovuto altresì un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
Compilazione del flusso Uniemens
A decorrere dal mese di maggio 2021, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria delle aziende appartenenti al FdS bilaterale per le attività professionali sarà calcolata all’interno dell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e degli apprendisti con contratto di apprendistato diverso dal professionalizzante.
Per il versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito>, indicando il codice “M179” o “M189”.
Eliminazione del codice di autorizzazione “0S – 6G”
Sul punto, l’INPS ha comunicato che i datori di lavoro con media occupazionale compresa tra più di 3 e 5 dipendenti, tenuti al versamento della contribuzione ordinaria pari allo 0,45%, nel caso in cui non riescano ad assolvere l’obbligo contributivo relativo alla mensilità di maggio 2021, potranno inserire l’importo dovuto per il mese di maggio 2021 sulle denunce di competenza giugno o luglio 2021, utilizzando il codice previsto per il versamento della contribuzione arretrata “M179”.
Al fine di consentire alle procedure il corretto calcolo dell’aliquota contributiva, le aziende interessate dovranno fare richiesta, entro il 30 giugno 2021, alla Struttura territoriale competente tramite “Cassetto previdenziale” di eliminazione del codice di autorizzazione 0S – 6G per la sola mensilità di maggio 2021.