In risposta a numerosi quesiti su CIGS e imprese soggette a fallimento e procedura concorsuale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato recentemente un’apposita circolare. Vediamola.
Il 26 Luglio 2016 è stata emanata la circolare 24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad integrazione della precedente circolare 1 del 22 Gennaio 2016.
Si tratta di chiarimenti sulla fruizione della CIGS per le imprese soggette a fallimento con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività e in concordato con continuità aziendale che richiedono il trattamento di integrazione salariale straordinaria. Esaminiamoli in dettaglio.
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Le condizioni necessarie per la CIGS
La circolare 24, richiamando le indicazioni già fornite con la circolare 1 del 2016, indica la possibilità di fruire della CIGS (vedi causale di crisi aziendale ex art. 21, lett. b), del D.lgs 148/2015) per i dipendenti di imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, allo scopo di mantenere l’integrità del complesso aziendale in termini dimensionali e di capacità di reddito.
Devono però sussistere le seguenti condizioni:
- il giudice delegato o l’autorità che esercita il controllo autorizzi l’esercizio provvisorio dell’impresa per salvaguardare il complesso aziendale e per favorire, alle migliori condizioni, la cessione dell’attività;
- nel programma di liquidazione di cui all’art. 104-ter della legge fallimentare si dia conto in modo circostanziato delle concrete ragioni per le quali appare probabile la cessione unitaria dell’azienda o di singoli rami in tempi compatibili con la fruizione della CIGS per crisi aziendale;
- il comitato dei creditori approvi specificamente la valutazione sulle probabilità di cessione espresse dal curatore.
Ferme restando queste condizioni, l’impresa sottoposta a fallimento che presenti un programma di crisi aziendale, sostenuto da un piano di risanamento mirato alla concreta e rapida cessione dell’azienda – o di parte di essa – con il trasferimento dei lavoratori, può quindi essere ammessa al trattamento di CIGS.
Il concordato con continuità aziendale
Ai sensi dell’art. 186-bis della legge fallimentare il concordato con continuità aziendale prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, oppure la cessione dell’azienda o il suo conferimento in una o più società anche di nuova costituzione.
Nel caso in cui l’impresa presenti un programma di crisi aziendale, con piano di risanamento volto alla concreta e rapida cessione dell’azienda – o di parte di essa – con il trasferimento dei lavoratori, ed il concordato sia omologato può essere ammessa al trattamento di CIGS.
In queste ipotesi infatti il programma di liquidazione o il piano di concordato mirano alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla continuazione, in tutto o in parte, dell’attività svolta anche se da soggetto terzo e diverso rispetto al richiedente della CIGS.
Il programma di liquidazione o il piano di concordato vanno comunque articolati in modo da garantire, nell’arco del periodo di fruizione della CIGS autorizzata per 12 mesi, la cessione del complesso aziendale o di una sua parte.
Circolare Min. Lavoro n. 24 del 26 Luglio 2016 (273,1 KiB, 833 hits)
Circolare Min. Lavoro n. 1 del 22 Gennaio 2016 (148,3 KiB, 815 hits)
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