Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato sul proprio portale le nuove F.A.Q. INPS – CdL riguardanti la Certificazione Unica 2015, il ravvedimento operoso, la Mini Aspi, gli assegni familiari in part time e il ticket licenziamento.
Questo nuovo servizio, iniziato lo scorso mese di gennaio è possibile grazie alla collaborazione fra i Consulenti del Lavoro e l’Istituto Previdenziale. Queste ultime F.A.Q. si aggiungono a quelle già pubblicate sul sito di Categoria e anche sul nostro sito. Le F.A.Q. dell’Istituto costituiranno una banca dati utile alla risoluzione di quelle problematiche che ancora non trovano risposta nella documentazione ufficiale.
Potrete in ogno momento consultare l’archivio della F.A.Q. al seguente indirizzo raggiungibile anche dal menù in alto alla voce Archivi:
Lavoro e Diritti > Archivi > F.A.Q. INPS – CdL
Faq 9 – 730
I modelli 730 sono predisposti dagli intermediari abilitati- tra cui i Consulenti del Lavoro – e telematicamente inviati all’Agenzia delle Entrate. Nella generalità dei casi le relative risultanze (c.d. modello 730-4) vengono inviate dall’Agenzia delle Entrate direttamente al sostituto di imposta che procede alle operazioni di conguaglio.
Tuttavia, quando il sostituto d’imposta (che dovrà procedere alla erogazione e/o alla trattenuta secondo le risultanze del modello 730-4) è l’INPS è previsto che non sia l’Agenzia delle Entrate a trasmettere il risultato della dichiarazione 730, ma vi provveda direttamente il soggetto che ha compilato e spedito la dichiarazione (di norma, gli intermediari abilitati). La trasmissione avviene tramite il sito internet INPS nell’area “servizi per aziende e consulenti” nella specifica sezione “servizi in convenzione”. E’ evidente che tutti i Consulenti del Lavoro possiedono i requisiti richiesti dall’Istituto in quanto costituiscono dotazioni imprescindibili per l’esercizio dell’attività professionale.
Ciò nonostante, nell’ultima tornata numerosi colleghi hanno segnalato l’impossibilità ad inviare i citati modelli 730. Il file di trasmissione è stato scartato dal sistema con la motivazione ” nessuna convenzione per il fornitore selezionato”.
Per l’anno in corso si prevede ci siano gli stessi problemi?
RISPOSTA
Si precisa che non c’è bisogno di alcuna convenzione per inviare i modelli 730/4, ma lo scorso anno si è deciso di unificare la pagina di trasmissione dei file condividendo quella con i RED/ICRIC/Detr che, viceversa, prevedono una convenzione associata. Per questo motivo, per i modelli 730/4 era stata preimpostata la tabella di riferimento dei fornitori con le anagrafiche di quanti li avevano già trasmessi nel 2013, però non essendoci un automatismo per aggiungere nuovi fornitori occorreva intervenire manualmente. Operazione a cui si provvedeva dopo segnalazione agli indirizzi di posta presenti nella pagina di documentazione. Con l’anno corrente sarà attivata una funzionalità per cui il singolo fornitore potrà modificare i propri dati anagrafici in autonomia.
Faq 10 – Sgravi della mobilità 236
In base alla legge di stabilità, sono stati riconosciuti gli sgravi della mobilità 236 , ma l’inps in data 16 gennaio ha inviato le note di rettifica per il recupero sgravi. Abbiamo capito male noi, oppure le NDR non dovevano essere emesse?
RISPOSTA
Non avete compreso male ma in questo caso è opportuno che venga fatto attraverso il cassetto previdenziale, alla voce Estratto Conto dm 10, la verifica della sequenza dei codici di autorizzazione.
Nel caso specifico ritengo sia stato rimosso dalla sede competente il codice di autorizzazione e che i flussi siano stati trasmessi con i codici tipo contribuzione della 223/91
- 75 – Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art.25, comma 9, della Legge 23/7/91, n.223. (circ. INPS n. 260/91)
- 76 – Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art.8, comma 2, della Legge 23/7/91, n.223. (circ. INPS n. 260/91)
- 77 – Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art.8, comma 2, della Legge 23/7/91, n.223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato. (circ. INPS n. 260/91)
Nel caso fossero stati indicati correttamente i codici Uniemens, ancorchè la posizione sia priva del c.a. 5q per il periodo dal 01/2013, le note di rettifica non sono state spedite.
Elenco i codici tipo contribuzione per le assunzioni per la l. 236/ 93 (piccola mobilità) corretti
- P5 – Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art.25, comma 9, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
- P6 – Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
- P7 – Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006.
Faq 11 – Certificazione Unica 2015
Con riferimento alla Certificazione Unica 2015, si richiede di sapere se per i dipendenti pubblici (ex INPDAP) per i quali vengono compilati i punti da 15 a 34 della Sezione 3 – INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX INPDAP), occorra altresì barrare la casella 3 – ALTRO del quadro relativo ai DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS.
RISPOSTA
Punto 3 – Altro – deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici alle gestioni INPS Gestione Dipendenti Pubblici e INPS ex ENPALS ovvero ad un ente pensionistico diverso dall’INPS (ad esempio: INPGI). (è legato al fatto che sono privi di matricola)
Faq 12 – Gestione Separata
La presente per sottoporre i seguenti quesiti relativi al comportamento da tenere, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi previdenziali e assistenziali alla gestione separata:
- il committente dovrà provvedere al calcolo del ravvedimento operoso? oppure sarà tenuto solo al versamento dei contributi dovuti utilizzando i codici consueti (CXX/C10) e dovrà attendere l’avviso da parte dell’Istituto per la richiesta dell’importo delle sanzioni?
- In caso di ravvedimento il totale della sanzione è pari al 5,75% in ragione d’anno a partire dal 01/01/2014? E quale sarà il codice “causale contributo” da utilizzare nel modello 24?
RISPOSTA
Il codice tributo per pagare le sanzioni è COS nel campo Matricola va indicato 10 volte il carattere 8. Il tasso da applicare è quello vigente al momento del pagamento della quota capitale
Faq 13 – Indennità mini-Aspi
Un disoccupato percettore di indennità mini-Aspi viene assunto presso un ristorante; nel periodo natalizio ha lavorato per 7 giorni consecutivi: perderà tutta l’indennità oppure soltanto i giorni di effettivo lavoro? Nonostante io abbia consultato diverse circolari dell’istituto, non è chiaro il discorso fra decadenza e perdita del diritto.
RISPOSTA
Dalla pagina intranet dell’Istituto – Prestazioni a sostegno reddito – Indennità Mini Aspi
NUOVA ATTIVITÀ LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE
Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’erogazione della prestazione Mini-ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di cinque giorni; al termine della sospensione, l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità era stata sospesa.
Il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione Mini-ASpI può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purché non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2013.
In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell’indennità Mini-ASpI deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intenda modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso una nuova dichiarazione “a montante” cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata.
DECADENZA DALL’INDENNITÀ
Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:
- Perdita dello stato di disoccupazione;
- Rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni;
- Inizio di attività autonoma senza comunicazione all’INPS;
- Pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- Assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;
- Rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
- Mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità Mini-ASpI.
- dalla pagina intranet dell’Istituto – Prestazioni a sostegno reddito – Indennità Aspi
NUOVA ATTIVITA’ LAVORATIVA IN CORSO DI PRESTAZIONE
Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’erogazione della prestazione ASpI è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di sei mesi; al termine della sospensione l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
Il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purchè la stessa non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2013.
In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell’indennità di disoccupazione ASpI deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intende modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata.
DECADENZA DALL’INDENNITA’
Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;
- inizio attività autonoma senza comunicazione all’INPS;
- pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;
- rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
- mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità.
Faq 14 – Erogazione degli assegni familiari per un part-time
Buongiorno, vi chiedo un parere a seguito di una nota Inps 25 settembre 2006 circa l’erogazione degli assegni familiari per un part-time.
In particolare la situazione è questa:
- Dipendente part-time assunta con 24 ore settimanali dal lunedì al venerdì (settimana corta); nel caso in cui vi siano ore lavorate 20 più 4 di ferie, gli assegni familiari spetterebbero per 5 giorni o per 6 (quindi anche per la giornata del sabato)?
- Dalla nota mi sembra di capire che se la lavoratrice non ha raggiunto le 24 ore di effettiva prestazione lavorativa gli anf spetterebbero per le singole giornate di lavoro svolto fermo restando ovviamente il diritto anche per la giornata di ferie. Pertanto a mio parere spetterebbero per 5 giorni.
RISPOSTA
LAVORATORI PART-TIME
Ai lavoratori occupati a tempo parziale spetta l’ ANF nella misura settimanale intera soltanto se hanno lavorato almeno 24 ore nella settimana (sia come impiegato che come operaio), raggiungibili anche cumulando più rapporti di lavoro a tempo parziale o a tempo pieno.
Se il numero delle ore lavorate è inferiore, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse. In ogni caso non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese. Le ferie sono considerate giornate retribuite e quindi coperte dall’assegno.
Faq 15 – Ticket licenziamento
Si chiede se il ticket licenziamento è dovuto per intero anche per i rapporti di lavoro part-time verticale o ciclico, ad esempio nel caso in cui il contratto sia a tempo indeterminato, mettiamo con durata di un anno, ma nel quale cui la prestazione si svolga ad esempio per soli 3 mesi.
RISPOSTA
Il contributo è slegato dalla prestazione individuale, essendo dovuto nella stessa misura, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato: in pratica, il datore di lavoro deve pagare lo stesso contributo, sia nel caso che l’interruzione del rapporto riguardi un lavoratore part-time (che lavora, ad esempio, un’ora la settimana) sia per un dipendente che presta 40 ore settimanali.
A incidere sul calcolo del ticket è invece la durata del rapporto di lavoro: per le frazioni di lavoro sotto 12 mesi – il contributo va determinato in proporzione al numero di mesi di durata effettiva del contratto, considerando come mese intero quello in cui la prestazione lavorativa è avvenuta per almeno 15 giorni.
Via | Consulentidellavoro.it