Recupero dell’esonero parziale dei contributi per gli artigiani e commercianti: come fare domanda di rimborso o compensazione? Ebbene, come già precisato dall’INPS (Messaggio n. 4620 del 23 dicembre 2021), le eccedenze dei versamenti del 2021 vengono automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021. Quindi, i contributi pagati in più vengono automaticamente utilizzati per scontare versamenti successivi, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione.
Tuttavia, se sono presenti ulteriori eccedenze, ossia se residuano dei soldi dopo i contributi pagati, sarà necessario presentare istanza di compensazione. A tal fine, l’INPS ha pubblicato una nuova versione del modello di domanda di rimborso e/o compensazione ed è accessibile dal “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”.
Ora, con la notizia del 14 febbraio 2022, l’INPS ha specificato che il nuovo modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti ai quali è stato concesso l’esonero parziale dei contributi previdenziali per la richiesta di compensazione per eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell’emissione 2021.
Attenzione però: sono valide le domande già presentate tramite le “Comunicazioni bidirezionali” in presenza del riferimento “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione” nell’oggetto.
Esonero parziale contributi artigiani e commercianti: la norma
Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dal COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi (artigiani ed esercenti attività commerciali) la legge di bilancio 2021 ha previsto il finanziamento di una misura di esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali.
In particolare, l’esonero riguarda:
- i lavoratori autonomi;
- i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (liberi professionisti, di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).
L’esonero, inoltre, spetta ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo:
- non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020;
- non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
Esonero parziale lavoratori autonomi: come presentare istanza
I soggetti interessati dal beneficio iscritti alle gestioni dell’INPS devono presentare apposita istanza di esonero da inviare all’Istituto Previdenziale. La presentazione della domanda di esonero doveva avvenire a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021.
Gli esiti delle verifiche preliminari per la fruizione dell’esonero parziale sono visualizzabili dagli interessati sul “Cassetto previdenziale” della gestione di riferimento a decorrere dal 29 novembre 2021.
In considerazione della circostanza che sono ancora in corso le attività di verifica dei requisiti dell’esonero, le richieste di compensazione e rimborso potranno essere presentate anche dopo il 31 dicembre 2021.
Istanze di rimborso
Come noto, affinché sia possibile il rimborso della contribuzione versata è necessaria la verifica della presenza di tutti i requisiti previsti, come di seguito indicato:
- possesso del Durc;
- avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019
- avere percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro
- non avere presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria
- rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea (c.d. Temporary Framework).
Istanze di compensazione
Per gli artigiani e commercianti le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti all’applicazione dell’esonero, saranno riportate automaticamente in compensazione nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021.
Le eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021 potranno essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future.
In particolare, le istanze di compensazione devono essere presentate tramite le “Comunicazioni Bidirezionali” inserendo nell’oggetto il seguente riferimento: “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione”.