Tutto pronto per la presentazione della domanda di esonero parziale dei contributi previdenziali in favore dei lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome. Infatti, a decorrere dal 25 agosto 2021 e fino al 30 settembre 2021, è possibile inviare apposita domanda sul sito dell’Istituto.
A tal fine, occorre munirsi delle seguenti credenziali:
- PIN rilasciato dall’INPS, sia ordinario sia dispositivo (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
A darne notizia è l’INPS con il messaggio 20 agosto 2021, n. 2909 e confermato anche nella circolare INPS 6 agosto 2021, n. 124.
Esonero contributi INPS lavoratori autonomi: quadro normativo
L’art. 1, co. 20, della L. n. 178/2020 30 dicembre 2020, ha istituito il Fondo per l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti.
Tale Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai:
- lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
Sono esclusi quindi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Esonero parziale INPS autonomi: a chi si rivolge?
La domanda può essere presentata all’INPS da parte dei seguenti soggetti che risultino iscritti:
- alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.
Esonero parziale INPS autonomi: i requisiti
I predetti soggetti devono:
- avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Il requisito non rileva per i soggetti iscritti nel corso dell’anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno;
- avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro;
- risultare inoltre in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il DURC di cui al decreto del MLPS del 30 gennaio 2015;
- non essere comunque titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
- infine non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Esonero parziale INPS autonomi: presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto previdenziale. Pertanto, per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati i seguenti percorsi:
- Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
- Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale”;
- Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.
Attenzione però: l’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
Inoltre, nel caso di lavoratore autonomo iscritto alle Gestioni speciali che abbia, nel corso dell’anno 2021, cambiato numero di posizione aziendale all’interno della medesima Gestione previdenziale, con continuità dell’attività economica, per mutamento della provincia nello svolgimento della medesima attività aziendale, lo stesso dovrà presentare l’istanza per ogni posizione aziendale.