A decorrere dal 29 novembre 2021, artigiani e commercianti, liberi professionisti senza cassa iscritti alle Gestioni INPS e coltivatori diretti, coloni e mezzadri possono visualizzare nel “cassetto previdenziale” della gestione di riferimento, l’importo concesso a titolo di esonero contributivo lavoratori autonomi. Da notare che gli importi si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’elaborazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento:
- avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
- avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro;
- risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il DURC;
- non aver presentato istanza di esonero per le medesime finalità ad altri enti previdenziali;
- rispetto dei limiti e delle condizioni del (c.d. Temporary Framework).
In caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, sulla contribuzione omessa saranno dovute le sanzioni civili ai sensi dell’art 116, co. 8, lett. a), della L. n. 388/2000, dalle rispettive date di scadenza legale di versamento.
A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021.
Esonero contributivo lavoratori autonomi: cos’è e come funziona
Come noto, con la circolare n. 124 del 6 agosto 2021, l’INPS ha fornito le indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, co. da 20 a 22-bis, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, che ha previsto, per l’anno 2021, l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.
Le istanze di competenza delle Gestioni previdenziali dell’Istituto sono state presentate entro il 30 settembre 2021.
L’Istituto ha proceduto alla verifica centralizzata della sussistenza dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla Gestione assicurativa previdenziale;
- assenza di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’art. 13, co. 4, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’art. 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
L’esito di tali verifiche preliminari è visibile nel “cassetto previdenziale” della gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa; dal 29 novembre 2021 sarà visibile anche l’importo concesso a titolo di esonero.
Esonero parziale dei contributi previdenziali autonomi: come consultare la domanda
Per consultare le domande è necessario seguire uno dei percorsi indicati:
- Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
- Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
- Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.
Esonero contributivo artigiani e commercianti
L’importo dell’esonero è poi visualizzabile nel “Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti” a decorrere dal 29 novembre 2021. In caso di riconoscimento dell’esonero in misura inferiore rispetto all’importo della contribuzione fissa dell’anno 2021, per le rate con scadenza di versamento entro il 31 dicembre 2021, il versamento della differenza deve essere effettuato entro il giorno 29 dicembre 2021.
Nel caso in cui l’importo autorizzato di esonero non sia sufficiente a coprire tutta la contribuzione sul minimale per la sola competenza del 2021 e per le rate in scadenza entro il 31 dicembre 2021, il contribuente dovrà calcolare la differenza dovuta, imputando l’importo di esonero autorizzato alle rate in ordine cronologico, dalla rata I alla rata III.
L’INPS precisa inoltre che è oggetto di esonero la contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31 dicembre 2021 e che sono esclusi gli importi, pur compresi nella suddetta tariffazione, di competenza di annualità pregresse, che dovevano essere versati alle scadenze originarie.
Esempio: Titolare artigiano con 3 rate di contribuzione fissa di competenza anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, con importo pari a € 2.877,12 (€ 959,04*3), pensionato a decorrere dal 1° luglio 2021. Viene riconosciuto l’esonero per € 1.500,00, (ossia l’importo complessivo dovuto a titolo di esonero pari a € 3.000,00 riproporzionato rispetto al numero di mesi di attività lavorativa e contemporanea assenza di status di pensionato).
L’eventuale importo residuo da versare sarà quantificato dal contribuente come differenza tra la contribuzione dovuta a titolo di acconto anno 2021 e l’importo di esonero concesso, non eccedente il limite massimo di € 3.000.
Esonero contributivo liberi professionisti senza cassa
Per i soggetti iscritti alla Gestione separata, obbligati al versamento del primo e secondo acconto per l’anno di imposta 2021 si ricorda che sarà possibile versare l’eventuale somma dovuta al netto della quota di esonero.
Ne consegue che il versamento deve essere effettuato compilando il modello F24, nella sezione INPS, e utilizzando il codice tributo PXX o P10 a seconda dell’aliquota applicata:
- 24% se soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- 25,98% se privo di altra forma di previdenza obbligatoria, entro il giorno 29 dicembre 2021.
Contestualmente, verrà inviata un’e-mail di comunicazione dell’esito e questo sarà esposto nel “Cassetto previdenziale Gestione separata liberi professionisti” > “Esonero legge 178/2020”.
Esonero contributivo coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Gli esiti delle domande saranno consultabili nel “Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020” a decorrere dalla data del 29 novembre 2021.
L’importo autorizzato con riferimento a ciascuna delle tre rate dell’emissione dell’anno 2021 con scadenza nel medesimo anno (I, II e III rata con scadenza rispettivamente, 16 luglio 2021, 16 settembre 2021, 16 novembre 2021) sarà comunicato a mezzo specifica “news individuale”.
Entro il 29 dicembre 2021, i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere ai versamenti delle predette rate per la quota eccedente l’importo dell’esonero attribuito alla singola rata, utilizzando le codeline originarie delle rate medesime.
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