I lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) e i liberi professionisti iscritti alla gestione INPS ai quali non è stato riconosciuto l’esonero contributivo (art. 1, co. da 20 a 22-bis, della L. 30 dicembre 2020, n. 178), potranno presentare domanda di riesame mediante un’apposita funzionalità disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale”. Nell’istanza potranno essere esplicitati i motivi a sostegno del riesame allegando idonea documentazione.
Nel caso di omessi versamenti relativi al 2021, accertati dall’INPS nell’ambito delle verifiche sul DURC, l’istanza di riesame non consentirà di recuperare la regolarità contributiva. Le somme dovute saranno richieste con invito alla regolarizzazione. Per le quote dovute eccedenti l’importo dell’esonero INPS riconosciuto e comunicato a decorrere dal 29 novembre 2021 ci sarà un mese di tempo per il versamento.
Ne dà notizia l’INPS, con il Messaggio n. 4184 del 26 novembre 2021.
Esonero contributivo partite IVA: i requisiti di accesso al beneficio
Tra i requisiti per fruire dell’esonero in commento, il Decreto (MLPS-MEF) del 17 maggio 2021, ha previsto il possesso del requisito della regolarità contributiva, ossia il DURC.
A tal proposito, l’art. 47-bis del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ha specificato che la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a fare data dal 1° novembre 2021. A tale fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.
Accoglimento/reiezione istanza
In caso di accoglimento dell’istanza, la contribuzione dovuta eccedente l’importo dell’esonero concesso deve essere versata entro il 29 dicembre 2021.
In caso di comunicazione di reiezione, l’importo della contribuzione relativa all’annualità 2021 che risulti scaduta alla data della verifica di regolarità contributiva, ove non versata, sarà richiesto con l’invito a regolarizzare.
Con riferimento alle posizioni dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti e alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, l’esonero ha ad oggetto solo la contribuzione 2021 con scadenza ordinaria di versamento entro la medesima annualità.
Pertanto, restano esclusi, in ogni caso, gli importi, pur compresi nella tariffazione 2021, di competenza di annualità pregresse il cui versamento doveva essere effettuato alle rispettive scadenze relative a ciascuna rata. Tali importi, in assenza di regolare versamento, saranno richiesti con l’invito a regolarizzare nella fase di attivazione della verifica di regolarità contributiva.
Esempio titolare artigiano
Prendiamo il caso di un titolare artigiano, iscritto alla gestione per l’intero anno 2021, con 3 rate di contribuzione fissa di competenza anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021. L’importo contributivo è di 2.877,12 euro (959,04 euro*3). In tal caso, viene riconosciuto l’esonero per 1.438,56 euro, che verrà utilizzato a copertura integrale della prima rata 2021. Il residuo importo di 479,52 euro, invece, sarà utilizzato a copertura parziale della seconda rata 2021. Pertanto, il contribuente deve versare la differenza di 479,52 euro (959,04 euro – 479,52 euro) a saldo della seconda rata della contribuzione sul minimale di reddito.
Il versamento si effettua con F24 “causale AF”, entro il giorno 29 dicembre 2021. Entro il medesimo termine deve essere versata anche la terza rata, utilizzando la codeline messa a disposizione da parte dell’Istituto con l’imposizione contributiva di maggio 2021.
Domanda di riesame esonero contributivo partite IVA
Come detto in premessa, gli aventi diritto all’esonero contributivo per Partite IVA (lavoratori autonomi e liberi professionisti senza cassa) ai quali non è stato riconosciuto il beneficio, potranno presentare domanda di riesame.
La domanda di riesame può essere inviata tramite apposita funzionalità disponibile all’interno del proprio “Cassetto previdenziale”. Nell’istanza si potranno indicare i motivi a sostegno del riesame allegando idonea documentazione.
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