La Legge di Bilancio 2022 ha riconosciuto in via sperimentale, per il solo 2022, una riduzione dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri, dipendenti del settore privato, che rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio di maternità. Trattandosi di un abbattimento dei contributi da trattenere alle lavoratrici, l’esonero si traduce in un aumento del netto in busta paga.
La misura, a differenza di altre, non è soggetta alle norme in materia di aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali e, pertanto, la sua applicazione non deve ottenere l’autorizzazione della Commissione europea. Al fine di fornire alcuni importanti chiarimenti ed indicazioni sull’applicazione in concreto dello sgravio, l’Inps è intervenuta con la Circolare del 19 settembre 2022 numero 102. Con il successivo messaggio 4042 del 9 novembre 2022 l’INPS fornisce chiarimenti sulla corretta applicazione della misura in oggetto e, in particolare, su: rientro nel posto di lavoro e decorrenza dell’esonero; determinazione della quota di imponibile oggetto di sgravio; cumulabilità con altre agevolazioni e portabilità dell’esonero.
Aggiornamento: con il messaggio numero 1552 del 28-04-2023 l’INPS fornisce le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura in oggetto ovvero di esonero contributivo nella gestione dei lavoratori domestici.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Quali lavoratrici possono beneficiare dell’esonero contributivo post maternità?
Lo sgravio contributivo opera in favore delle lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli appartenenti al settore agricolo. Sono invece escluse le lavoratrici dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Nell’ambito dei rapporti di lavoro dipendente del settore privato, la misura opera tanto per i rapporti a tempo indeterminato quanto per quelli a termine, oltre a:
- Part-time;
- Apprendistato;
- Lavoro domestico;
- Lavoro intermittente;
- Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge numero 142/2001.
L’esonero contributivo in parola spetta in favore delle lavoratrici madri, al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità. Di conseguenza, per godere legittimamente dell’agevolazione, è necessario che l’interessata abbia fruito del “congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall’articolo 16 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità)”.
Leggi anche: Maternità obbligatoria, cos’è e come funziona il congedo o astensione: ultime novità
Astensione facoltativa
Nonostante la norma faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, nel caso in cui la “lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice”.
A quanto ammonta l’esonero contributivo?
L’esonero di cui all’articolo 1, comma 137, della Manovra 2022 è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La misura, agendo sui contributi che vengono trattenuti in busta paga alla lavoratrice, ha un effetto diretto in termini di aumento del compenso mensile.
Quanto dura l’agevolazione
La lavoratrice può fruire dell’agevolazione contributiva per una durata massima di dodici mesi, decorrenti dal mese in cui si è verificato il rientro al lavoro al termine del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.
Quali sono le condizioni richieste?
L’agevolazione opera con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato del settore privato, sia instaurati che instaurandi, a patto che il rientro al lavoro avvenga entro il 31 dicembre 2022.
Non trattandosi di una riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro, bensì di quelli da trattenere alla lavoratrice, l’applicazione dello sgravio non è soggetta:
- Ai “principi generali in materia di incentivi all’occupazione, stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015”;
- Al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Come chiedere lo sgravio?
I datori di lavoro, per applicare lo sgravio alle lavoratrici interessate, inoltrano all’Inps, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c.137 L. 234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”.
L’adempimento in parola dev’essere effettuato “prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende l’esporre l’esonero”.
Ricevuta la domanda, la sede Inps territorialmente competente attribuirà il codice di autorizzazione, dopo aver verificato:
- La natura privatistica del datore di lavoro;
- L’effettivo rientro della lavoratrice in servizio.
Conclusa l’istruttoria, il codice di autorizzazione viene attribuito dal mese di rientro della lavoratrice madre e per la durata di dodici mesi.
Il rientro, ribadisce l’Inps, deve avvenire “entro il 31 dicembre 2022, in quanto la misura di esonero in argomento ha carattere sperimentale e trova applicazione per il solo anno 2022”.
Come riportare sgravio in Uniemens
I datori di lavoro ammessi a fruire dell’esonero per conto della lavoratrice interessata, esporranno “a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare”, di conseguenza il flusso del mese di ottobre 2022, le seguenti informazioni:
- All’interno della sezione <DenunciaIndividuale> nell’elemento <Contributo> dev’essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese;
- Lo sgravio è esposto all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib> indicando, nell’elemento <CodiceCausale> il valore “ELAM” avente il significato di “Esonero Articolo 1, comma 137, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
Il recupero, peraltro, delle mensilità arretrate (considerando che lo sgravio opera dal 1° gennaio 2022) può avvenire esclusivamente “nei flussi Uniemens di competenza dei tre mesi successivi a quelli di pubblicazione della presente circolare”, corrispondenti pertanto a ottobre, novembre e dicembre 2022.
Da ultimo, l’Istituto ricorda che i datori di lavoro interessati dallo sgravio, i quali hanno sospeso o cessato l’attività “e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig)”.
L’esonero è compatibile con altre agevolazioni?
Una questione da non trascurare riguarda la cumulabilità dell’esonero con altre misure che hanno l’obiettivo di abbattere i contributi a carico del datore di lavoro o dei dipendenti.
Sul punto, la Circolare Inps numero 102/2022 conferma che lo sgravio in argomento è cumulabile con:
- Gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro;
- L’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, previsto per l’anno corrente dalla Manovra 2022, recentemente aumentato al 2%, a seguito delle disposizioni del Decreto “Aiuti-bis” (D.L. 9 agosto 2022 numero 155), con riferimento ai periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
Con riferimento all’ultimo punto, l’Inps precisa che, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure (riduzione 0,8 / 2% e sgravio al 50%) la “quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della previsione in trattazione e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione” di 0,8 o 2 punti percentuali.