Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la circolare 4 del 2018, chiarisce le modalità di applicazione dell’esonero dal versamento del contributo addizionale per le imprese in Cigs sottoposte a procedure concorsuali, con prosecuzione dell’attività di impresa. Per aziende cioè che beneficiano della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a partite dal 1° gennaio 2016 e sono sottoposte a procedure concorsuali.
Facendo riferimento all’art. 8, comma 8-bis, del D.L. 66/1988 convertito dalla Legge 160/1988, l’esonero contributivo di cui sopra si intende secondo le causali CIGS previste dall’art. 21 del D.Lgs. 148/2015, il decreto di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Ricordiamo inoltre che il contributo addizionale a carico delle imprese che richiedono una prestazione di integrazione salariale è dovuto ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs 148/2015.
Vediamo dunque brevemente le istruzioni ministeriali, per maggiori dettagli si rimanda al testo integrale della circolare.
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Esonero contributivo imprese in CIGS nelle procedure concorsuali
Per ogni fattispecie di procedura concorsuale la circolare ministeriale 2/2018 individua i termini di decorrenza dell’esonero dal versamento del contributo addizionale. Nello specifico:
- nel fallimento con esercizio provvisorio, dal giorno di pubblicazione della sentenza dichiarativa come da ex art. 16 legge fallimentare;
- nel concordato preventivo con continuità aziendale, dal giorno in cui viene emesso il decreto di ammissione alla procedura concorsuale, ex art. 163 della legge fallimentare. Viene ricompresa anche l’ipotesi di concordato in bianco come da art. 161, comma 6, della legge fallimentare;
- negli accordi di ristrutturazione del debito, dalla pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 182 bis della legge fallimentare;
- nella liquidazione coatta amministrativa, a partire dal giorno di ammissione alla procedura concorsuale ex art. 195 r.d. 267/1942 con l’autorizzazione all’esercizio di impresa da parte dell’autorità che vigila sulla liquidazione
- nell’amministrazione straordinaria, dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, sempre con l’autorizzazione all’esercizio di impresa.
L’Inps potrà quindi esonerare l’azienda dal versamento del contributo addizionale dalla data del provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale, fermo restando che la relativa istruttoria dell’Istituto sarà effettuata in base alla documentazione fornita dall’azienda.
Circolare Min. Lavoro 4-2018 pdf
Di seguito alleghiamo la circolare per una lettura approfondita.
Circolare Min. Lavoro - 4-2018 (1,5 MiB, 608 hits)