I datori di lavoro che non richiedono la CIG, al fine di usufruire dell’esonero contributivo, di cui all’art. 1, co. da 306 a 308 la L. n. 178/2020, dovranno inoltrare specifica istanza all’INPS. In particolare, la domanda deve essere inviare tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”. L’invio dell’istanza dà diritto al codice di autorizzazione “2Q”.
In quest’istanza è necessario dichiarare:
- dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19;
- indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.
A renderlo noto è l’INPS con il Messaggio n. 197 del 14 gennaio 2022.
Esonero contributivo per aziende che non richiedono la CIG: la disciplina
Al fine di garantire, a causa degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l’anno 2021, all’art. 1, co. da 306 a 308 la L. n. 178/2020 ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.
In particolare, per i datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedano i trattamenti integrativi, è previsto il riconoscimento dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
Si evidenzia che i nuovi trattamenti di integrazione salariale spettano ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
A chi spetta l’esonero contributivo
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione di quelli operanti nel settore agricolo. Ciò considerato, l’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Possono accedere all’esonero in trattazione i suddetti datori di lavoro privati che abbiano già fruito, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, ossia dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Più in particolare, l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e/o giugno 2020, siano state fruite, anche parzialmente, le specifiche tutele di integrazione salariale.
Incentivo alternativo
Ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro interessati non devono richiedere i nuovi trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario. Al riguardo, l’INPS evidenzia che il riconoscimento dell’esonero trova la sua ratio ispiratrice in un regime di alternatività con i trattamenti di integrazione salariale in quanto la previsione ha il precipuo scopo di incentivare i datori di lavoro a non ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale.
Requisiti di accesso all’incentivo
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto:
- da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
- dall’altro, da taluni presupposti specificamente previsti dalla L. n. 178/2020.
In particolare, per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, l’esonero contributivo di cui si tratta, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’art. 1, co. 1175, della L. n. 296/2006, ossia:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Compilazione del flusso Uniemens
I datori di lavoro interessati, per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>;
- nell’elemento <CausaleACredito>, il nuovo codice causale “L906”, che assume il significato di “Conguagli Sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”;
- nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.