Via libera al nuovo esonero contributivo straordinario post-Covid per datori di lavoro appartenenti al settore della pesca e dell’agricoltura. In particolare, la decontribuzione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Inoltra, riguarda le filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Successivamente, con D.I. saranno definiti i criteri e le modalità attuative. A tal fine, gli oneri finanziari sono valutati in 426,1 milioni di euro per l’anno 2020. L’efficacia delle disposizioni è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Ne dà notizia l’INPS con il Messaggio n. 3341 del 15 settembre 2020, recependo l’art. 222 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in L. n. 77/2020. La normativa ha lo scopo di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Esonero contributivo agricoltura post-Covid: soggetti interessati
L’esonero straordinario della contribuzione a carico dei datori di lavoro è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. Pertanto, l’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
In attesa dell’adozione del D.I., che individuerà con esattezza tutti i soggetti beneficiari dell’esonero contributivo, l’allegato al messaggio in commento elenca dettagliatamente tutti i codici Ateco interessati
Da notare che per le aziende che non svolgono attività prettamente agricole, l’accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo.
Campo di applicazione e versamento dei contributi
Si precisa che l’esonero si riferisce alla sola quota di contribuzione posta a carico dei datori di lavoro privati, dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
Restano esclusi, quindi, i premi e contributi dovuti all’INAIL. Si fa riserva in ogni caso di successive comunicazioni in esito all’adozione del predetto decreto ministeriale.
Relativamente alla contribuzione dovuta per il periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020, per i beneficiari interessati saranno temporaneamente sospese le attività di verifica della tempestività del versamento, entro i termini legali ordinari.
Con riguardo alle aziende agricole assuntrici di manodopera agricola, i datori di lavoro privati interessati saranno individuati con riferimento alle posizioni contributive della gestione agricola unificata, alle quali è associato un codice Ateco tra quelli indicati nell’allegato al Messaggio in commento.
Considerato che l’esonero riguarda la contribuzione dovuta per il primo e secondo trimestre 2020, con scadenza ordinaria legale rispettivamente al 16 settembre 2020 e al 16 dicembre 2020, l’INPS ha evidenziato che saranno temporaneamente sospese le attività di verifica della tempestività del versamento della contribuzione dovuta per il 1° trimestre 2020.
Infine, per l’individuazione dei datori di lavoro privati che potranno essere beneficiari dell’esonero contributivo in trattazione, si fa riferimento alle posizioni aziendali alle quali è associato un codice Ateco interessato dall’esonero.
Esonero senza natura di incentivo all’assunzione
L’accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo. L’esonero in parola, non avendo natura di incentivo all’assunzione, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti.
Tuttavia, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al possesso del DURC, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e Contratti Nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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