Il consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro ha pubblicato sul proprio portale un quesito molto interessante sull’esonero contributivo 2015 ovvero l’esonero contributivo triennale introdotto dalla legge di stabilità 2015, nel caso di lavoro somministrato.
Il quesito posto da un Consulente del Lavoro, e riproposto dal CNO direttamente all’INPS, riguarda un’azienda che ha in corso con una società di lavoro interinale un contratto di somministrazione a tempo indeterminato dal 2015 con applicazione dell’esonero contributivo triennale.
L’azienda e la società di somministrazione si sono accordate per rescindere il contratto commerciale con relativa cessione del contratto di lavoro dei lavoratori somministrati in favore dell’utilizzatore. Ora il Consulente dell’azienda si chiede se il suo cliente, ovvero l’utilizzatore, può beneficiare dell’esonero contributivo per il periodo residuo.
A rispondere è direttamente la Direzione generale entrate Inps.
Esonero contributivo 2015, somministrati con limiti
Quesito
Una società di lavoro interinale ha in corso un contratto di somministrazione a tempo indeterminato – impiegati 4 lavoratori – con un mio cliente; la società somministratrice beneficia per i lavoratori somministrati dell’esonero triennale 2015!
Le parti si sono accordate di risolvere il contratto commerciale con relativa cessione del contratto di lavoro dei lavoratori somministrati in favore dell’utilizzatore. Può l’utilizzatore ( cessionario) mio cliente beneficiare dell’esonero contributivo per il periodo residuo ?
Risposta Direzione generale entrate Inps
Con riferimento al quesito sotto riportato, si ritiene che il beneficio già riconosciuto non possa essere fruito dall’ex utilizzatore per il periodo residuo nell’ipotesi in cui il lavoratore passi senza soluzioni di continuità alle sue dipendenze.
In particolare, come previsto, da ultimo, dall’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2015, è vero che in caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma è anche vero che il contratto a scopo di somministrazione ha delle sue peculiarità.
A mero titolo esemplificativo, nel contratto a scopo di somministrazione deve essere determinata, come previsto dallo stesso articolo 34 sopra citato, l’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione.
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