Con la circolare n. 57 del 12 aprile 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico delle imprese agrituristiche. Per accedere al beneficio, specificava l’INPS, i datori di lavoro dovevano presentare la relativa istanza entro il 12 maggio 2021: a tal fine, era necessario utilizzare il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito dell’INPS. Successivamente, l’Istituto Previdenziale ha comunicato la sospensione del modulo “Esonero Art. 222 DL 34/2020” per l’accesso al beneficio in oggetto e il differimento del termine per la presentazione delle domande. Questo perché si è ritenuto necessario semplificare la procedura di autorizzazione dell’esonero e di adeguare conseguentemente le dichiarazioni certificative dei richiedenti.
Pertanto, il modulo per la presentazione delle istanze è stato semplificato consentendo al richiedente di dichiarare di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863. Il nuovo modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” è disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), e deve essere presentato entro il 30 settembre 2021.
A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 130 del 31 agosto 2021.
Esonero contributi agricoli: via libera alle domande
Con la circolare n. 57 del 12 aprile 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza entro il 12 maggio 2021, utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito dell’INPS.
Esonero filiere agricole: normativa di riferimento
L’art. 222 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, ha introdotto a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, un esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
Chi sono i datori di lavoro interessati
L’esonero straordinario della contribuzione è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e non si applica, pertanto, nei confronti delle P.A.
Rientrano nell’esonero i datori di lavoro delle imprese, anche appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un’attività identificata da uno dei codici Ateco indicati nell’allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020 e dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 introdotti dall’art. 58-quater del D.L. n. 104/2020.
Quanto spetta
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è riconosciuto per la sola contribuzione a carico dei datori di lavoro dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
In particolare, non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- le ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015;
- contributo previsto dall’art. 25, co. 4, della L. n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Come fare domanda
Come anticipato in premessa, per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza entro il 30 settembre 2021, utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020”.
Le domande presentate utilizzando il modulo preesistente sono comunque utili per accedere all’esonero e, pertanto, non sarà necessario presentare una nuova istanza.
Nel caso in cui il richiedente intenda modificare l’importo richiesto nella domanda presentata in precedenza, è possibile annullare l’istanza già inviata, mediante la funzione di “Rinuncia alla sgravio”.
Per quanto riguarda, invece, le domande presenti in procedura nello stato di “Bozza” sono state annullate automaticamente non essendo possibile procedere alla loro convalida a seguito del rilascio del nuovo modulo. Si dovrà, pertanto, procedere ad inserire una nuova domanda di esonero.
Attività successive di controllo
Da notare che anche dopo l’autorizzazione definitiva al godimento dell’agevolazione, l’Istituto è legittimato ad effettuare i controlli di propria pertinenza. Le verifiche sono volte ad accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione dell’esonero, ossia:
- la regolarità contributiva verificata attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (Durc);
- il possesso del codice Ateco dichiarato nell’istanza che legittima l’accesso all’esonero.