Con il Messaggio n. 2082 del 22 maggio 2018, l’INPS interviene in merito alla concessione degli esoneri per calamità. Il messaggio riguarda pertanto l’esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali in caso di calamità naturali che colpiscono le aziende agricole, alla luce delle novità apportate dal 20 maggio 2008 per effetto del D.Lgs. n. 82/2008.
I chiarimenti riguardano in particolar modo, sia l’ambito soggettivo che oggettivo, nonché le modalità di accesso per fare domanda all’INPS. Quali aziende agricole possono accedere alle agevolazioni contributive in caso di calamità naturali? Quali sono i requisiti oggettivi da rispettare? Come fare domanda per fruire degli esoneri contributivi INPS e INAIL? Vediamo cosa dice l’INPS con l’ultimo intervento di prassi.
Esoneri per calamità aziende agricole: chi sono gli interessati?
Partendo dai requisiti soggettivi, a decorrere dal 20 maggio 2008 possono beneficiare degli aiuti compensativi:
- le imprese agricole di cui all’art. 2135 cod. civ., ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome.
Le cooperative che hanno diritto all’esonero contributivo sono quelle che svolgono:
- le attività di cui all’art. 2135, co. 1, del cod. civ., così come riformulato dall’art. 1 del D.Lgs n. 228/2001;
- nonché le cooperative di cui all’art. 1, co. 2, del medesimo Decreto Legislativo, come modificato dal Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123.
INPS calamità naturali agricoltura: quando è possibile richiedere l’esonero?
Quanto all’entità del danno subito dall’imprenditore agricolo per poter chiedere l’esonero, a decorrere dal 20 maggio 2008, non è più contemplata la minor percentuale di danno (20%) della produzione lorda vendibile prevista per le aziende situate in aree svantaggiate.
Pertanto, a parziale modifica di quanto previsto nella normativa precedente, la misura dell’esonero sarà quindi la seguente:
- 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 30% ed inferiore o pari al 70% della produzione lorda vendibile;
- 50% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile.
Messaggio INPS numero 2082 del 22-05-2018
Alleghiamo infine il messaggio INPS numero 2082 del 22 maggio per una completa lettura.
Messaggio INPS numero 2082 del 22-05-2018 (86,2 KiB, 592 hits)