La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente pubblicato un interessante interpello in materia di esodo incentivato con riscatto dei periodi contributivi da parte dell’azienda.
Si tratta dell’interpello numero 5 dell’11 luglio 2019, con il quale la commissione interpelli risponde ad un quesito posto dall’UNISIN (Unità Sindacale FALCRI-SILCEA-SINFUB).
Esodo incentivato con riscatto dei contributi da parte dell’azienda
In particolare l’UNISIN chiede di conoscere il parere del Ministero in merito ad un determinato incentivo all’esodo. L’interpello fa riferimento alla procedura di esodo incentivato con riscatto diretto a carico del datore di lavoro dei periodi contributivi aggiunti idonei al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia ai sensi dell’articolo 1, commi 234 e 237, della legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017).
Con la suddetta Legge di Bilancio sono state introdotte numerose novità in merito agli incentivi all’esodo per il personale dipendente:
- è stata prorogata la durata massima dell’assegno straordinario per l’accompagnamento alla pensione fino a sette anni;
- ridotta la spesa sostenuta dal datore di lavoro per merito dell’uso di una percentuali della NASpI;
- infine, si è riconosciuta alle aziende la facoltà di pagare eventuali riscatti e ricongiunzioni tramite il fondo bilaterale.
Su quest’ultimo punto l’INPS ha già rilasciato dei chiarimenti con apposita circolare 188/2017 evidenziando i vantaggi per le aziende tra i quali la lla possibilità di sostenere direttamente gli oneri; evitando quindi ai lavoratori la tassazione delle somme ricevute a copertura degli oneri di riscatto o ricongiunzione.
Come specificato nella circolare INPS, le aziende interessate potranno pertanto prolungare la copertura contributiva sino a 11 anni, con 7 anni di assegno straordinario più quattro anni di riscatto del periodo universitario. In alternativa potranno maturare il requisito pensionistico in virtù del riscatto senza assegno.
L’efficacia di tale operazione è comunque subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di esodo incentivato; oltre alla risoluzione del rapporto di lavoro che dovrà avvenire entro il mese successivo al pagamento in un’unica soluzione degli oneri di riscatto e/o ricongiunzione. La risoluzione potrà comunque avvenire entro e non oltre il 30/11/2019.
Interpello numero 5 dell’11 luglio 2019
Alleghiamo in ultimo l’interpello 5/2019 del Ministero del Lavoro per la sua completa analisi.
Interpello numero 5 dell’11 luglio 2019 (594,4 KiB, 691 hits)
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