Con messaggio 17606 dello scorso 4 novembre l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla cosiddetta salvaguardia dei 55.000 esodati (di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge n. 135 del 2012), riguardo quei lavoratori che prima dell’accesso agli strumenti di sostegno al reddito (CIGS e mobilità) maturano i requisiti pensionistici vigenti anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011,
La salvaguardia in oggetto, illustrata con messaggio n. 4768 del 2013, serve a tutelare quei lavoratori che siano stati coinvolti nelle procedure di gestione degli esuberi attraverso accordi in sede governativa stipulati entro il 31/12/2011. Questi accordi, conclusi tra le parti per la gestione delle eccedenze occupazionali, hanno previsto l’accompagnamento dei lavoratori al pensionamento attraverso la sola mobilità ovvero, attraverso un unico periodo, seppure articolato nei due ammortizzatori sociali, prima la cigs e poi la mobilità.
In seguito alla presentazione delle domande e della relativa documentazione sono emersi diversi casi di lavoratori comunque individuati e inclusi nei processi di gestione degli esuberi aziendali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011:
- lavoratori che maturano i requisiti pensionistici previgenti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 successivamente al 31.12.2011, ma prima dell’inizio del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
- lavoratori che, nell’ambito degli accordi governativi per la gestione delle eccedenze occupazionali, vengono a beneficiare di due successivi ammortizzatori sociali: CIGS, nel corso della quale maturano, dopo il 31.12.2011, i previgenti requisiti pensionistici, e indennità di mobilità.
Al riguardo l’Inps precisa che le misure di salvaguardia previste dalla citata normativa trovano applicazione nei confronti di coloro, tra detti lavoratori, che non riescono a perfezionare i requisiti pensionistici previsti dal D.L. n. 201 del 2011 entro il termine della fruizione degli strumenti di sostegno al reddito.
Coloro che, invece, nel periodo di fruizione di interventi a sostegno del reddito raggiungono i requisiti previsti dalla legge 214/11 non possono accedere al beneficio della salvaguardia prevista dal suddetto articolo 22 della legge 135/12.
L’Inps fa presente che le procedure informatiche per la gestione della salvaguardia in questione verranno adeguate in base a quanto sopra precisato.