Sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 dello scorso 21 gennaio 2013, è stato pubblicato il Decreto 8 ottobre 2012 relativo alla salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico;si tratta del decreto nr. 2 relativo agli esodati.
Il decreto disciplina le modalità di attuazione dell’art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,(recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (la c.d. spending review) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Nel decreto sono individuati 55.000 soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici (ossia del pensionamento secondo le modalità precedenti al decreto salva Italia) così come suddivisi:
Per questi lavoratori continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge nr. 201/2011 (decreto Salva Italia), alle seguenti condizioni, indicate dal comma 1 dell’art. 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
Lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali (lettera a) del citato art. 22comma 1) sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011, ancorche’ alla data del 4 dicembre 2011 gli interessati ancora non risultino cessati dall’attività lavorativa e collocati in mobilità, con raggiungimento dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennita’ di mobilita’ di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, ove prevista, della mobilita’ lunga.
Per costoro, le imprese che hanno stipulato, entro il 31 dicembre 2011, i relativi accordi governativi, comunicano, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro:
- entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, l’elenco nominativo dei lavoratori licenziati o da licenziare entro il 31 dicembre 2012, indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento;
- entro il 31 marzo di ciascun anno successivo al 2012, l’elenco nominativo dei lavoratori che saranno licenziati, in ciascun anno di riferimento, in base al programma di gestione delle eccedenze, indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento.
Lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 non dovevano essere titolari della prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà ( lettera b) dell’ art. 22 comma 1)
Il diritto di accesso degli interessati ai predetti fondi deve essere stato previsto da accordi stipulati alla data del 4 dicembre 2011, e fermo restando che tali lavoratori restano a carico dei fondi medesimi fino ai 62 anni di età.
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 (lettera c) dell’art. 22, comma 1 che devono perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
I lavoratori interessati non devono aver comunque ripreso attività lavorativa successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato od accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
Lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali lettera d) dell’ art. 22, comma 1: senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa e lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.
Gli interessati devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
Questi lavoratori,conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle direzioni territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da produrre per comprovare quanto precede e’ indicata al successivo art. 4.
Bisognerà quindi presentare domanda corredata dall’accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalita’:
- nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l’istanza e’ presentata alla direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
- in tutti gli altri casi, l’istanza e’ presentata alla direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato. Le istanze devono essere presentate entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Presso le direzioni territoriali del lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, sono istituite specifiche commissioni per l’esame delle istanze.
Decisione Commissione
Le decisioni di accoglimento emesse dalle commissioni vengono comunicate con tempestività all’INPS, anche con modalità telematica.
Avverso i provvedimenti delle commissioni l’interessato può presentare riesame, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla direzione territoriale del lavoro presso cui e’ stata presentata l’istanza.