L’Inps, con messaggio nr. 6645 dello scorso 22 aprile, fornisce ulteriori precisazioni in merito alle condizioni di accesso alla cosiddetta salvaguardia dei 65mila e dei 55mila lavoratori esodati.
Questo messaggio, integra i messaggi n. 2526 del 24 gennaio 2013, n. 4678 del 18 marzo 2013 e n. 5445 del 2 aprile 2013 con i quali sono state fornite le istruzioni per l’accesso alla salvaguardia.
Il messaggio precisa che le condizioni per accedere al pensionamento con le regole previgenti la legge n. 214 del 2011 devono permanere fino al momento di decorrenza della pensione, compreso il periodo necessario per l’apertura della c.d. finestra mobile.
In particolare, per le categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, la condizione della mancata ripresa di alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione deve sussistere fino alla decorrenza del trattamento pensionistico.
Salvaguardia dei 55.000. Presentazione delle istanze alle Commissioni istituite presso le DTL.
Con il messaggio n. 4678 del 18 marzo 2013 era stato comunicato che, sulla base di quanto indicato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6 del 2013, i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, le cui domande di accesso al beneficio di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 fossero state accolte dalle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro e, tuttavia, fossero rimasti esclusi dal predetto beneficio, erano tenuti a presentare una nuova istanza per l’accesso al beneficio della salvaguardia dei 55.000 alle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro entro il 21 maggio 2013.
Tali disposizioni sono state integrate con i chiarimenti forniti nel messaggio n. 5445 del 2 aprile 2013 e, con nota del Ministero del lavoro prot. n.0021011.04-04-2013. Pertanto, i lavoratori in argomento, le cui domande di accesso al beneficio (salvaguardia dei 65.000) siano state accolte dalle Direzioni territoriali del lavoro e che tuttavia siano rimasti esclusi dal predetto beneficio per maturazione dei requisiti che comportino la decorrenza della pensione successivamente al 6 dicembre 2013 -ma comunque entro il 6 gennaio 2015 – o per eventuale incapienza, nonostante il possesso di tutte le altre condizioni prescritte per accedere alla salvaguardia dei 65.000, non dovranno presentare una nuova istanza alle Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro per l’accesso al beneficio di cui all’articolo 22 della legge n. 135 del 2012 ed al decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012.
Verranno dunque riesaminate le posizioni interessate, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia dei 55.000 sulla base dell’originario provvedimento di accoglimento emesso dalle competenti Commissioni ministeriali nell’ambito della salvaguardia dei 65.000, sempreché alla data della verifica sussistano le condizioni di legge per l’accesso alla salvaguardia dei 55.000.
Ad eccezione dei soggetti sopra menzionati, rimane fermo che per accedere alla salvaguardia dei 55.000 devono presentare istanza entro il 21 maggio 2013 tutti i soggetti, cessati per accordi individuali o collettivi, i quali, pur in possesso dei requisiti per accedere alla salvaguardia dei 65.000, non hanno mai presentato istanza alla Direzione territoriale del lavoro ovvero i cessati che per la prima volta si trovino nelle condizioni per accedere alla salvaguardia dei 55.000.