L’INPS, con messaggio nr. 4678 dello scorso 18 marzo, fornisce le istruzioni operative per la cosiddetta “salvaguardia dei 55mila”,ossia dei lavoratori cd. “esodati”, per cui, ai sensi del Decreto 8 ottobre 2012, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al pensionamento, precedenti al decreto salva Italia.
Il suddetto decreto, come ricorderete, disciplina le modalità di attuazione dell’art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,(recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (la c.d. spending review) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
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Il comma 2 dell’articolo 22 del decreto spendig review, ha, altresì, stabilito che l’Istituto provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011.
Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico di 55.000 domande di pensione, l’Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci in argomento.
Il decreto 8 ottobre 2012, suddivide i 55mila lavoratori salvaguardati in:
- 40.000 Lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 (lett. a);
- 1.600 Fondi di solidarietà (lett. b);
- 7.400 Prosecutori volontari (lett. c);
- 6.000 Lavoratori cessati ai sensi dell’art. 6, comma 2-ter, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 (lett. d).
Il messaggio INPS precisa che per i lavoratori rimasti esclusi dal beneficio di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 (c.d. salvaguardia dei 65.000), le Sedi avranno cura di riesaminare le relative posizioni verificando la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all’articolo 22 della legge n. 135 del 2012 ed al decreto interministeriale dell’8.10.2012 ai fini del riconoscimento del relativo beneficio (c.d. salvaguardia dei 55.000).
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Al punto 2 del messaggio vengono dettagliatamente elencate le Particolarità relative alle singole categorie di lavoratori salvaguardati (art. 22, comma 1, della legge n. 135 del 2012):
- 2.1 Lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa entro il 31.12.2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali (art. 22, comma 1, lettera a);
- 2.2 Lavoratori per i quali era previsto da accordi stipulati alla data del 4.12.2011 l’accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 (art. 22, comma 1, lettera b);
- 2.3 Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 22, comma 1, lettera c);
- 2.4 Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo (art. 22, comma 1, lettera d)).
Nel messaggio si forniscono anche istruzioni circa il cd. “sportello amico”, sulle operazioni di monitoraggio e, sulla possibilità per gli operatori INps, di chiedere soluzione dei quesiti di carattere normativo e/o tecnico attinenti l’applicazione delle disposizioni in oggetto attraverso la casella di posta elettronica di nuova istituzione“Salvaguardia55@inps.it”, priva di rilevanza esterna.
Il testo del messaggio nr. 4678/2012