Non sempre è possibile per i dipendenti della Pubblica Amministrazione derogare al massimale contributivo INPS, e quindi esercitare la cd. “esclusione opzionale”. Giusto qualche settimana fa, l’INPS era intervenuta (Circolare n. 93 del 17 giugno 2019) a individuare alcuni casi in cui era possibile non sottostare al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutato dall’ISTAT, pari per l’anno 2019 a 102.543 euro. L’opzione è esercitabile soltanto nei settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro. Ricordiamo che si tratta di una novità dell’art. 21 del D.L. n. 4/2019 (cd. Decretone), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019.
Ora, con il Messaggio n. 2847 del 25 luglio 2019, l’INPS afferma che i dipendenti della P.A. non possono esercitare l’opzione per l’esclusione dal massimale contributivo annuo nel caso in cui, in assenza di forme pensionistiche di settore, le amministrazioni medesime, comprese le Autorità indipendenti, abbiano istituito forme di previdenza per il proprio personale, con una quota di contribuzione a proprio carico, che integrano il trattamento di previdenza obbligatorio ai fini IVS.
Cos’è il massimale contributivo INPS
Si rammenta che il massimale contributivo INPS, introdotto dalla cd. Riforma Dini (art. 2, co. 18, della L. n. 335/1995), è un importo oltre il quale il lavoratore non versa i contributi previdenziali.
Allo stesso modo, però il lavoratore non matura alcuna pensione. Per l’anno 2019, tale importo è di 102.543 euro.
Novità Decretone sul massimale contributivo INPS
A tal proposito, le recenti evoluzioni legislative hanno dato la possibilità ai dipendenti della Pubblica Amministrazione di poter decidere di non sottostare al predetto massimale. Si tratta di lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro.
L’esclusione deve essere esercitata su domanda entro il termine di 6 mesi:
- dalla data di entrata in vigore del presente D.L. n. 4/2019 (29 gennaio 2019);
- data di superamento del massimale contributivo, ovvero;
- data di assunzione.
Impossibilità di derogare al massimale contributivo INPS
Come anticipato in premessa, però, i dipendenti della P.A. non possono avvalersi dell’esclusione dal massimale contributivo INPS nel caso in cui le Amministrazioni abbiano istituito forme di previdenza per il proprio personale, con una quota di contribuzione a proprio carico, che integrano il trattamento di previdenza obbligatorio ai fini IVS.
Laddove i lavoratori che hanno esercitato l’opzione si avvalgono successivamente di forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro, questi ultimi saranno nuovamente assoggettati al massimale contributivo. In tal caso, l’applicazione del massimale decorre dal mese in cui si producono gli effetti dell’adesione alle suddette forme di previdenza.
Esclusione dal massimale contributivo INPS in caso di riscatto della laurea
Nel caso in cui il lavoratore acquisisca anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996, mediante il riscatto della laurea, non sono soggetti al massimale contributivo INPS. L’esclusione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto.
L’opzione di riscatto è comunque esercitabile nel caso in cui l’iscritto:
- abbia già prodotto una domanda di riscatto ancora in lavorazione, ovvero;
- non abbia ancora provveduto al pagamento di almeno una rata dell’onere economico.
Al riguardo, il documento di prassi rammenta che è onere del lavoratore informare il datore di lavoro dell’esercizio della:
- facoltà di riscatto;
- revoca della domanda, ovvero;
- dell’eventuale mancato pagamento della prima rata.
Massimale contributivo INPS: domanda di disapplicazione
Infine, l’INPS precisa che i dipendenti in servizio alla data del 29 gennaio 2019, che abbiano superato il massimale contributivo negli anni precedenti il 2019, potranno indicare nel modulo di richiesta, nel campo relativo al periodo retributivo in cui hanno superato il massimale, il solo anno in cui è stato superato per la prima volta.
Messaggio n. 2847 del 25 luglio 2019
Ecco il messaggio INPS in oggetto.
Messaggio INPS numero 2847 del 25-07-2019 (58,9 KiB, 529 hits)