L’equo compenso per i liberi professionisti è legge. Dopo che la Camera dei Deputati a fine gennaio, aveva dato il suo primo ok al disegno di legge sull’equo compenso, il testo era passato al Senato, che ha approvato il testo da parte sua a differenza della scorsa legislatura, in cui in diversa composizione, aveva visto l’iter fermarsi in conseguenza della caduta del Governo Draghi. Detto ciò, il disegno di legge parte da una base che è rappresentata dalla vecchia proposta di Legge Meloni-Morrone. Il testo è stato rivisto in seguito ai rilievi e alle condizioni poste dalla V Commissione in sede consultiva. Come si legge nella nota ufficiale del Senato, le condizioni poste dalla Commissione Bilancio sono tutte state recepite nel corso dell’iter parlamentare.
Il DDL sull’equo compenso dei professionisti (Disegno di Legge Atto Camera) con prima firmataria il Presidente del Consiglio Meloni, poi unificato con il testo della Lega, è stato approvato definitivamente dal Parlamento in data 12 aprile 2023.
Aggiornamento: pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023, la Legge 21 aprile 2023, n. 49, con le disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/2023
Equo compenso professionisti - LEGGE 21 aprile 2023, n. 49 (71,2 KiB, 276 hits)
Ecco una guida aggiornata alle ultime novità in materia.
Equo compenso: cos’è e come funziona
Con il termine “equo compenso” si intende un corrispettivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, conforme ai compensi previsti per:
- gli avvocati, con decreto del Ministro della giustizia;
- i professionisti iscritti ai rispettivi ordini, con appositi decreti ministeriali;
- le associazioni professionali, ovvero per le professioni non regolamentate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DDL (l’aggiornamento è previsto con cadenza biennale).
La Legge dispone che i parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono comunque soggetti ad adeguamento (sempre biennale) su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. Gli Ordini stanno già predisponendo delle apposite tabelle per definire i parametri aggiornati.
Va ricordato comunque che questi parametri possono essere bypassati: infatti le imprese possono adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali che si presumono equi fino a prova contraria.
Definizione di Equo compenso
La legge appena approvata definisce equo il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti da specifici decreti ministeriali.
A chi si applica l’Equo compenso
Il DDL individua nello specifico l’ambito applicativo delle norma in materia di equo compenso.
Ebbene, le disposizioni sull’equo compenso, devono essere verificate rispetto allo svolgimento delle attività professionali in favore di:
- imprese bancarie e assicurative, nonché delle loro società controllate e delle loro mandatarie,
- imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
- pubblica amministrazione.
L’equo compenso trova applicazione anche rispetto a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese sopra indicate.
L’equo compenso non riguarda le prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né in favore degli agenti della riscossione.
Quali sono le sanzioni per chi non rispetta le norme sull’equo compenso
Il rispetto delle norme in esame può essere fatto valere in giudizio. Cosicché, il giudice che accerta il carattere non equo del compenso, pattuito può rideterminare il compenso dovuto al professionista e condannare il cliente al pagamento della differenza. Ove ne ricorrano i presupposti, il cliente può essere condannato al pagamento di un indennizzo fino al doppio della predetta differenza. Fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno (articolo 4).
Attenzione, le sanzioni potranno riguardare anche i professionisti stessi. Infatti, il DDL demanda agli ordini e collegi professionali, il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull’equo compenso e che omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina.
Nullità delle clausole
L’articolo del DDL dispone la nullità delle clausole che:
- Non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata;
- Vietano al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
- Impongono l’anticipazione delle spese;
- Attribuiscono al committente, vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto o del servizio reso.
Clausole nulle
Sono altresì nulle, prosegue l’articolo 3 (comma 2) le
“clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall’incarico o dall’affidamento tra il cliente e il professionista”
che consistano:
- Nella riserva concessa al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali;
- attribuire al cliente la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto o di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve svolgere a titolo gratuito;
- anticipazione delle spese a carico del professionista;
- previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione;
- definizione di termini di pagamento eccedenti i sessanta giorni dalla data di ricevimento del documento (fattura o richiesta di contenuto equivalente) da parte del cliente;
- previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto “solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte” ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui la somma prevista nella convenzione sia maggiore;
- previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi “si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati”;
- previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
- obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all’utilizzo di software o banche dati, la cui utilizzazione sia richiesta dal cliente.
La nullità colpisce peraltro le singole clausole del contratto, ma non l’intero documento, che resta valido ed efficace.
Quali sono gli indennizzi per il professionista
Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito (articolo 4) lo ridetermina e condanna il cliente al pagamento della differenza tra “l’equo compenso e quanto già versato al professionista”.
E’ altresì possibile che il giudice condanni il cliente a corrispondere fino al doppio della differenza appena citata, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Qual è il ruolo degli ordini professionali?
La normativa (articolo 5) dispone che gli ordini e i collegi professionali possano:
- Adire l’autorità giudiziaria qualora “ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso” (comma 4);
- Adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di “convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta”, in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali (comma 5);
- Adottare disposizioni deontologiche al fine di sanzionare la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o qualsiasi accordo con il cliente, siano “predisposti esclusivamente dal professionista”, che il compenso per la prestazione deve rispettare in ogni caso, a pena di nullità, i criteri stabiliti dalle disposizioni del DDL;
- Emettere il parere di congruità non solo sui compensi e gli onorari ma, altresì, per tutte le spese documentate e sostenute (articolo 7 comma 1).
Come funziona la presunzione di equità
L’articolo 6 del testo di legge riconosce alle imprese la possibilità di adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
In questi casi, i compensi pattuiti nelle convezioni, saranno considerati equi “fino a prova contraria”.
Video Guida Equo Compenso Professionisti
Di seguito la nostra video guida sull’argomento.
? ISCRIVITI AL CANALE https://www.youtube.com/lavoroediritti