Con la Circolare n. 101 dell’11 settembre 2020, l’INPS fornisce le istruzioni operative relative agli adempimenti cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato domanda di emersione dei rapporti di lavoro irregolare ai sensi del Decreto Rilancio.
In particolare, il datore di lavoro ha due possibilità:
- concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale;
- dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, cittadini degli Stati dell’Unione europea o cittadini extracomunitari.
A tal fine, occorre versare un contributo forfettario, pari a 500 euro. Oltre a ciò, bisogna corrispondere la contribuzione dovuta afferente ai periodi di lavoro secondo le seguenti date:
- dal 19 maggio 2020, per le istanze con cui è stata dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro con cittadini italiani o di Stati dell’Unione europea;
- dalla data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze presentate allo Sportello unico per l’immigrazione volte ad instaurare un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale se il rapporto di lavoro è instaurato successivamente alla presentazione dell’istanza ma prima della definizione della procedura di emersione.
Ecco i dettagli del documento di prassi dell’INPS.
Emersione di rapporti di lavoro irregolare: la normativa
L’art. 103 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, ha incentivato la possibilità sanare i rapporti di lavoro irregolari. L’opportunità è concessa per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno.
La sanatoria può essere presentata per:
- concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale;
- dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell’Unione Europea o extracomunitari.
Contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore
Per sanare i rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro hanno dovuto inoltrare apposita istanza; prima però devono aver effettuato il pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore.
Per consentire il versamento dei contributi forfettari tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “REDT”. Tale codice prende il nome di “Datori di lavoro – contributo forfettario 500 euro – art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020”.
Si ricorda, a tal proposito, che è possibile avviare la procedura di emersione da parte anche di più datori di lavoro, sino ad un massimo di tre per un numero minimo di ore che, cumulato, consenta il raggiungimento del requisito retributivo a favore di ogni singolo lavoratore straniero pari almeno all’assegno sociale (459,83 euro mensili).
In tal caso, il contributo forfettario è suddiviso in ragione del numero dei datori di lavoro, indipendentemente dal numero di ore oggetto del contratto. Il mancato pagamento del contributo forfettario determinava l’inammissibilità della domanda.
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Regolarizzazione lavoro nero: settori di attività ammessi
L’emersione dei rapporti irregolari è circoscritta ai soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi:
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Più in particolare, è stato possibile presentare le istanze per l’emersione dei rapporti di lavoro esclusivamente nei settori di attività identificati da uno dei codici Ateco indicati nella tabella di cui all’allegato 1 del citato D.I. 27 maggio 2020.
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Come sanare i rapporti di lavoro irregolare di colf e badanti
Per i rapporti di lavoro già in corso alla data di presentazione dell’istanza di emersione, l’INPS provvederà all’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro domestico e ad attribuire un codice provvisorio. L’Istituto Previdenziale, quindi, invierà al recapito del datore di lavoro la comunicazione di iscrizione provvisoria, con le istruzioni per il pagamento dei contributi, da effettuarsi mediante Avviso di pagamento pagoPA.
La contribuzione dovuta sarà precalcolata dall’Istituto utilizzando i dati comunicati dal datore di lavoro con l’istanza di emersione o trasmessi dal Ministero dell’Interno.
Laddove il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente dall’Istituto cessi durante la definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione.
A seguito dell’accoglimento dell’istanza inoltrata all’INPS o allo Sportello unico per l’immigrazione, dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno, l’INPS provvederà all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro.