I datori di lavoro che hanno impiegato irregolarmente lavoratori nella propria azienda, ossia “in nero”, hanno la possibilità di sanare il rapporto di lavoro pagando un contributo forfetario. Tale importo, in particolare, varia secondo i settori di attività:
- 300 euro per i settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- 156 euro per il settore di assistenza alla persona e del lavoro domestico.
Il versamento del contributo forfettario dovrà avvenire tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”. Il modello di pagamento sarà possibile reperire presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o scaricare dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Interno.
A specificarlo è il Ministero dell’Interno con la Circolare n. 3738 del 30 settembre 2020.
Emersione lavoro irregolare: le novità del “Decreto Rilancio”
L’art. 103, comma 1, del Dl 34/2020, convertito con modificazioni in Legge 77/2020, ha consentito ai datori di lavoro di:
- presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale;
- dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o stranieri, secondo le condizioni ivi previste.
Al riguardo, il co. 7 del citato articolo prevede che il datore di lavoro sia tenuto al pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell’istanza di emersione.
La normativa è stata recepita dal D.I. del 7 luglio 2020. Il decreto, in particolare, determina il contributo forfettario mensile, dovuto a titolo retributivo, contributivo e fiscale dai datori di lavoro, che tra il 1° giugno e il 15 agosto 2020, hanno chiesto di regolarizzare un rapporto di lavoro già instaurato prima della denuncia di regolarizzazione.
Leggi anche: Emersione di rapporti di lavoro irregolare: le istruzioni dell’INPS
Emersione del lavoro irregolare: importo del contributo forfetario
L’importo del contributo forfetario si suddivide per settori di attività, come di seguito indicato:
- 300 euro per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- 156 per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
- 156 euro per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Emersione del lavoro irregolare: come pagare il rapporto di lavoro
Per consentire il versamento dei contributi forfettari, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codice tributo:
- “CFZP” denominato “Contributo forfettario 300 euro – emersione lavoro irregolare – settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse – DM 7 luglio 2020”;
- “CFAS” denominato “Contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare – settori assistenza alla persona – DM 7 luglio 2020”;
- “CFLD” denominato “Contributo forfettario 156 euro – emersione lavoro irregolare – settore lavoro domestico e sostegno al bisogno familiare – DM 7 luglio 2020”.
I datori di lavoro interessati dovranno attenersi, per la compilazione del modello F24, alle istruzioni di seguito riportate:
- nella sezione “CONTRIBUENTE” devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO” devono essere indicati: – nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del lavoratore;
- in “codice”, i codici tributo “CFZP”, “CFAS” o “CFLD”;
- in “anno di riferimento”, il valore “2020”;
- nell’area “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 300,00 euro (per il codice “CFZP”) oppure di 156,00 euro (per i codici “CFAS” e “CFLD”), per ciascun mese o frazione di mese.
Emersione lavoro irregolare: contributo intero anche per frazioni di mese
Il contributo forfettario, a titolo retributivo, contributivo e fiscale, è dovuto esclusivamente per le dichiarazioni di emersione aventi a riferimento la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini non comunitari.
Il periodo per il quale il contributo forfettario è dovuto, è compreso tra la data di decorrenza del rapporto irregolare –– come dichiarata nell’istanza di emersione – e la data della stessa istanza.
Inoltre, ai fini del calcolo del contributo forfettario, il contributo è dovuto in misura intera anche se riferito a frazioni di mese. Il pagamento da parte del datore di lavoro, invece, dovrà essere effettuato prima della stipula del contratto di soggiorno.