Il Ministero del lavoro, con circolare nr. 12 dello scorso 1 giugno, fornisce dei chiarimenti circa i presupposti e le modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sia alla luce delle più recenti modifiche normative in materia di semplificazione amministrativa, sia in ordine alle specificità riguardanti i lavori provati dell’edilizia nel cui ambito il Documento è rilasciato esclusivamente dalle Casse edili in possesso dei requisiti costitutivi previsti dalla legge.
DURC per lavori edili pubblici e privati e acquisizioni d’ufficio
La circolare ricorda che nell’ambito dei lavori pubblici, le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire d’ufficio il documento, sia in virtù di quanto disposto dall’art.16-bis, c. 10 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009, e all’art. 44 bis del DPR n. 445/2000.
Inoltre, anche nei lavori edili privati le PA devono acquisire d’ufficio il DURC, come stabilito dall’art. 14, c. 6-bis, D.L. n. 5/2012.
Si precisa tuttavia che il DURC può essere richiesto da parte dei privati per un utilizzo nei rapporti fra privati.Ciò è previsto dall’art. 90 co. 9 lett. a) e b). In questo caso gli Istituti e le Casse Edili dovranno apporre sulla certificazione, a pena di nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di servizi pubblici (art. 40, c. 2, DPR n. 445/2000)”.
Lavori privati e sostituzione del DURC con autocertificazione
Nella circolare, il Ministero ribadisce quanto già espresso nella nota dello scorso 16 gennaio sulla impossibilità di autocertificazione del DURC.
Leggi anche: il DURC non può essere autocertificato
La regolarità contributiva non può essere autocertificabile in quanto, la stessa, non può essere oggetto di “sicura conoscenza”, così come avviene per gli “ stati, qualità personali e fatti” che, ai sensi del DPR 445/2000, possono essere autocertificati in quanto “elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona”.
Diversamente, le autocertificazioni, possono essere presentate, al posto del DURC, relativamente alla certificazione sul regolare versamento della contribuzione obbligatoria nei casi previsti dal Legislatore: art. 38, c. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 14-bis del D.L. n. 70/2011, convertito dalla Legge n. 106/2011 (contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la P.A. e con le società in house).
Validità del DURC
La validità del DURC è sempre trimestrale. Il ministero si rifà a quanto già detto nella circolare nr. 35/2010; ossia:
- nell’ambito delle procedure di selezione del contraente,deve essere acquisito un DURC per ciascuna procedura. Il documento, che attesta, che alla data del rilascio, la ditta è in regola; ha validità trimestrale. Ha ugualmente validità trimestrale, il DURC emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ex DPR445/2000 che attesta la regolarità alla data dell’autocertificazione, che è stata indicata nella richiesta. In entrambi i casi, il DURC può essere utilizzato dalla stazione appaltante all’interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini dell’aggiudicazione e sottoscrizione del contratto purchè ancora in corso di validità.
- Il DURC deve essere richiesto anche nel caso di appalti relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ex art. 125, c. 1, lett. b), D.Lgs. n 163/2006.
- per le fasi di avanzamento lavori, stato finale, regolare esecuzione, fermo restando l’acquisizione di ogni DURC per ciascuna SAL, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito.
Consultazione e dematerializzazione del DURC
Le PA sono tenute a fare quanto possibile per una dematerializzazione del DURC che, non può più essere consegnata con modalità cartacea. L’utilizzo deve essere quello della PEC
Circolare Ministero del lavoro nr. 12 del 1 giugno 2012