Si allunga la validità del Durc Covid: i documenti unici di regolarità contributiva – in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 – sono validi fino al 29 ottobre 2020. Ciò significa sostanzialmente che i predetti Durc, nell’ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso di tale documento, sono valevoli senza necessità di procedere ad una nuova interrogazione.
Si ricorda, a tal proposito, che sul sito INAIL – nello specifico nella funzione “Consultazione” del servizio Durc online – è già possibile procedere con l’acquisizione dell’ultimo documento emesso che riporta nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, con validità prorogata al 29 ottobre 2020.
Quanto appena affermato è stato specificato dall’INAIL con la nota n. 9466 del 3 agosto 2020. La novità deriva a seguito della soppressione dell’art. 81, co. 1 del Dl 34/2020 (Decreto Rilancio) operata dalla L. n. 77/2020.
Durc Covid: deroghe alla proroga
L’art. 8, co. 10, del D.L. n. 76/2020 stabilisce, però, una deroga alla proroga su illustrata. Nello specifico, in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture, è richiesto di:
- produrre documenti unici di regolarità contributiva;
- indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva;
non si applicano le disposizioni dell’art. 103, co. 2, del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.
Pertanto, la predetta norma determina l’obbligo, in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015.
Proroga Durc Covid: implementazioni telematiche
A seguito della novità su illustrata, l’INAIL ha implementato il servizio “Durc online”. In particolare, attraverso la funzione “Consultazione”, è possibile acquisire l’ultimo Durc già emesso che riporta nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, con validità prorogata fino al 29 ottobre 2020.
Tali documenti, in formato pdf, sono contraddistinti da un numero di protocollo che identifica univocamente la richiesta di verifica della regolarità contributiva e il Durc online emesso.
Pertanto, la data di scadenza dei Durc online indicata nei documenti, compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, non può essere modificata. Ciò anche al fine di garantire l’integrità materiale dei documenti e prevenirne la contraffazione e la falsificazione.
Durc covid-19: verifica della regolarità contributiva
Le richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della L. n. 77/2020, nonché quelle per le quali alla medesima data sia ancora in corso l’istruttoria, dovranno essere definite nel rispetto delle disposizioni di cui ai D.M. 30 gennaio 2015 e D.M. 23 febbraio 2016:
- con l’emissione di un Durc, laddove l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità;
- emissione di un Durc, laddove l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità pur in presenza di un Durc online con validità prorogata;
- emissione del documento verifica di regolarità contributiva, laddove l’istruttoria si concluda con l’esito di irregolarità pur in presenza di un Durc online con validità prorogata.
In definitiva:
- in caso di esito regolare, il Durc sarà l’unico documento consultabile nel sistema fino alla stessa data del 29 ottobre 2020. Questo sostituirà il precedente Durc con validità prorogata;
- se, invece, l’esito è irregolare, il documento denominato “Verifica Regolarità Contributiva” sarà reso disponibile solo al richiedente mentre continuerà ad essere consultabile, nell’apposita funzione di Consultazione, il Durc con validità prorogata.